Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11527 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
G.A. e D.S. entrambi residenti a
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/05/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 05, in data 30/03/2006, depositata il
19 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 21964/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 177/05/06, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 5, il 30.03.2006 e DEPOSITATA il 19 giugno 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartelle di pagamento, per IRPEF ed altro dell’anno 1996 liquidati del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, si articola in più motivi, con i quali, si deduce violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le formulate doglianze appaiono fondate, in quanto le espressioni utilizzate dai Giudici di appello, sono assolutamente inadeguate e non assolvono all’obbligo della motivazione, limitandosi ad una apodittica affermazione sulla base di una acritica condivisione della decisione di primo grado.
5 – La decisione impugnata, risulta, quindi, avere fatto malgoverno sia del principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza è legittima quando il Giudice, facendo proprie le argomentazioni di altra decisione, esprima – ancorchè sinteticamente – le ragioni della adottata pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass. 17212/2006, n. 2196/2003), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dei trascritti principi, l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri che, in ipotesi, potranno essere riproposti in sede di giudizio di riesame. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Ritenuto, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi ed al quadro normativo applicabile ratione temporis, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010