Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11527 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3687/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO

AURICCHIO;

– ricorrenti –

e contro

V.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 640/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda principale proposta dalla conduttrice C.G. nei confronti del locatore V.U. di restituzione di canoni di locazione eccedenti la misura legale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del locatore, condannò la C. al pagamento della somma di Euro 7.064 oltre interessi, a titolo di canoni, oneri accessori e risarcimento dei danni riscontrati nell’immobile a seguito del rilascio.

La Corte d’appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello, ma la pronuncia fu cassata dalla Corte di cassazione.

2. Riassunto il giudizio dalla C., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 gennaio 2015, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha ridotto l’entità della condanna dell’appellante alla minore somma di Euro 6.064, compensando un terzo delle spese di lite e ponendo i residui due terzi a carico della C..

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.G. con atto affidato a tre motivi.

V.U. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

1. La Corte osserva, innanzitutto, che il ricorso non contiene un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa così come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3); oltre a ciò, esso è redatto con una tecnica non rispettosa della previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che fa continui riferimenti a due contratti di locazione, a ricevute e ad altri documenti senza specificare se, dove e come essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

2. Tanto premesso, si rileva che la Corte d’appello – pur dichiarando di dissentire dal principio di diritto enunciato dalla sentenza 5 giugno 2009, n. 12996, di questa Corte, principio che è invece da ribadire – ha poi, in sostanza, respinto la domanda della C. sulla base di una ricostruzione del fatto non sindacabile in questa sede. Essa ha affermato che non vi era alcuna prova, nè deduzione, tale da dimostrare l’effettivo esborso di un canone maggiorato rispetto a quello legale (il contratto, sorto il 2 giugno 1997, si era rinnovato tacitamente alla scadenza ed era stato dichiarato cessato a decorrere dal 2 giugno 2005). Ciò in quanto il marito della C. aveva stipulato con il V. un altro contratto di locazione e i pagamenti in favore del locatore avvenivano tramite il medesimo conto corrente.

A fronte di tali argomentazioni, i tre motivi di ricorso, pur prospettando violazioni di legge e varie carenze di motivazione, si risolvono, in sostanza, nella riproposizione di una serie di considerazioni di fatto e nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Quanto, invece, alla richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata in calce al ricorso, essa è evidentemente inammissibile, riferendosi al provvedimento della Corte d’appello di Roma.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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