Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11526 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V. e F.M.R., rappresentati e difesi, per

procura speciale su foglio separato in calce al ricorso,

dall’Avvocato RINA Vincenzo, elettivamente domiciliati in Roma, via

Monte Santo n. 14, presso lo studio degli Avvocati Sergio Falcone e

Pierfrancesco Rina;

– ricorrenti –

contro

D.B.M.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato

GELSOMINO Michele, per procura a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 76, presso lo

studio dell’Avvocato Angela Mensitiere;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2571 del 2008,

depositata il 26 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.V. e F.M.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 giugno 2008;

che i ricorrenti riferiscono di avere proposto “appello alla sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Napoli, chiedendo in riforma della citata sentenza di primo grado, accertare la mancanza di titolo idoneo a dimostrare la pretesa della D.B.M.C. di proprietà comune sul vano d’ingresso contestato; inoltre, letto l’art. 949 cod. civ., negata ogni pretesa vantata dalla D.B. M.C. sul vano d’ingresso facente parte dell’appartamento (OMISSIS) di proprietà dei coniugi R.V. e F.M. R., dichiarare detto cespite, meglio descritto e individuato nel contratto di compravendita del 4.6.2002, libero da ogni vincolo o limitazione avanzati dall’attrice (appellata, oggi resistente).

Condannare l’appellata (oggi resistente) al risarcimento del danno e delle spese processuali del doppio grado di giudizio”;

che, riferito altresì che la Corte d’appello ha rigettato il gravame, i ricorrenti articolano due motivi di ricorso, più un altro proposto in subordine ;

che, con il primo motivo, denunciano violazione ed errata applicazione degli artt. 948 e 949 cod. civ., nonchè dell’art. 115 cod. proc. civ., “riguardo alla qualificazione giuridica della domanda attrice come negatoria e non come rivendica; nonchè alla mancata prova da parte della De Benedetta di un titolo idoneo legittimante della proprietà comune; illogica, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto, decisivo della controversia”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1346 e 1470 cod. civ., “per errata interpretazione della volontà delle parti nel rogito di compravendita del 04.06.2002, errata valutazione degli elementi di identificazione dell’oggetto della compravendita immobiliare, ed errata valutazione delle consulenze tecniche di parte; rilevanza, invece, della volontà contenuta nell’atto notarile suddetto riguardo al bene compravenduto, della sua precisa individuazione anche attraverso l’esatta determinazione dei confini indicati; rilevanza di essi rispetto alle planimetrie non richiamate nè visionate in sede di stipula; illogica, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto, decisivo per la controversia”;

che, con il terzo motivo, proposto in subordine, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, “riguardo alla condanna alle spese processuali; e comunque insufficiente motivazione sul capo relativo alla condanna, in mancanza di compensazione per soccombenza reciproca”;

che ha resistito, con controricorso, D.B.M.C., la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate nell’atto di costituzione in appello;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, collegato al principio dell’autosufficienza dell’atto impugnatorio e volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio, postula che il ricorso per Cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass., n. 15808 del 2008).

Nel caso di specie, il ricorso contiene una esposizione dei fatti del tutto inidonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, omettendo completamente di illustrare quali siano stati l’origine ed i contorni esatti della controversia, quali, in relazione alle specifiche domande avanzate nell’atto di citazione, le eccezioni e le difese articolate dalle parti e come si siano svolti, infine, gli stessi fatti di causa, con particolare riguardo al contenuto e consistenza delle questioni controverse ed alle ragioni in forza delle quali esse sono state decise.

La mancanza di tali dati nel ricorso impedisce di vedere soddisfatta, nella fattispecie concreta, quella esigenza minima che la legge processuale ha voluto garantire richiedendo che nel ricorso per cassazione vengano esposti, anche sommariamente, i fatti della causa ed i motivi specifici di censura, adempimenti che non si risolvono in requisiti di ordine formale, ma che sono funzionalmente preordinati a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa è nata e si è sviluppata, al fine di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 2432 del 2003; Cass. n. 4937 del 2000).

Ciò tanto più deve essere rilevato con riferimento al primo motivo, nel quale si pone una questione di interpretazione della domanda di primo grado, della quale non vengono in alcun modo trascritti gli elementi qualificanti.

Con riferimento, poi, al secondo motivo, si deve rilevare la mancanza di autosufficienza del ricorso, dal momento che, pur svolgendosi la trattazione del motivo sulla portata dell’atto del 4 giugno 2002, dello stesso non viene trascritto il contenuto per le parti rilevanti ai fini della decisione. Quanto al terzo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità; del resto, la mancata esposizione dei fatti di causa e delle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio impedisce di apprezzare il riferimento dei ricorrenti ad una situazione di reciproca soccombenza.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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