Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11526 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.E.P.A. SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/18/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 18, in data 04/12/2006, depositata

il 07 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20366/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 148/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 18, il 04.12.2006 e DEPOSITATA il 07 marzo 2007.

Il ricorso, che attiene all’impugnazione di avviso di mora per ILOR dell’anno 1991, è affidato ad unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, per non avere i Giudici di appello rilevato l’inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della mancata formazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, per essere stata quest’ultima presentata ad ufficio non competente.

Il mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito: dica la Corte, se la proposizione della domanda di rimborso e l’instaurazione del giudizio d’impugnazione del relativo provvedimento di silenzio-rifiuto, nei confronti di un ufficio locale diverso da quello territorialmente competente, determini l’inammissibilità del ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10.

2 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

3 – La C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia, con cui era stata riproposta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, per incompetenza dell’Ufficio cui risultava diretta, rilevando, per un verso, che, a buon diritto, il ricorso era stato proposto nei confronti dell’Ufficio Milano (OMISSIS), posto che in capo allo stesso si era formato il silenzio-rifiuto, quale destinatario della domanda di rimborso e, sotto altro aspetto, l’irrilevanza della eccezione, in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate è dotata di personalità giuridica a livello generale, ragion per cui le relative articolazioni territoriali non incidono sulla legittimazione processuale e, semmai, nella logica dei principi desumibili dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, avrebbero imposto la trasmissione, per via interna, al diverso ufficio, competente a lavorare la pratica, con relativa informativa del contribuente.

4 – Al formulato quesito, deve rispondersi richiamando l’orientamento giurisprudenziale, affermatosi in tema di specificità, riferibilità ed autosufficienza dei motivi.

Infatti, avuto riguardo alla richiamata ratio dell’impugna sentenza, le doglianze formulate dalla ricorrente non ne aggrediscono criticamente, con la necessaria specificità, il tessuto argomentativo. La doglianza, ispirata ai principi venutisi affermando alla stregua della normativa vigente fino alla modifica ordinamentale realizzata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si limita a prospettare l’inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della presentazione della domanda di rimborso ad Ufficio territorialmente incompetente, senza prendere in esame le argomentazioni, svolte dai Giudici di merito, per le quali nell’assetto delineato dalla normativa del 1999, la ripartizione delle competenze tra i vari uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, risponde esclusivamente ad esigenze organizzative interne, peraltro sottese alla semplificazione dei rapporti con i cittadini, e non incide sulla legittimazione processuale, il ricorso è, pertanto, a ritenersi inammissibile (Cass. n. 21490/2005, n. 7046/2001, n. 9995/1998), per mancanza di specificità e riferibilità al decisum, in quanto, la prospettata doglianza – ancor quando fondata -, sarebbe inidonea a determinare una diversa decisione, per l’assorbente rilievo che l’impugnata sentenza sopravviverebbe, comunque, sulla base della ratio, che non risulta aggredita, rappresentata dall’affermata irrilevanza giuridica, agli effetti della legittimazione processuale, delle disposizioni organizzative interne, emanate dall’Agenzia delle Entrate, sottese alla ripartizione delle competenze tra i vari uffici. Peraltro la doglianza sembra, pure, formulata in violazione del principio di autosufficienza, non offrendo idonei elementi per valutarne con immediatezza (Cass. n. 15672/05; 19756/05, SS.UU. 1513/1998), ex actis, la rilevanza e la decisività (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997), non essendo indicati, con la necessaria specificità, i concreti elementi, che dovrebbero comprovare la rilevanza e decisività dell’eccezione e, neppure, i documenti che tali elementi conterrebbero, la relativa produzione in giudizio e l’esistenza agli atti di causa.

Si propone, dunque, risultando il motivo formulato in violazione dei richiamati principi, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in Camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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