Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11525 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
TELESTAR EDITORIALE POLIGRAFICA SPA, con sede in (OMISSIS), nonchè
SE.RI.T. MONTEPASCHI SPA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore;
– intimate –
avverso la sentenza n. 12/30/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 30, in data 10/04/2006, depositata
il 22 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20033/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12/30/06, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 30, il 10.04.2006 e DEPOSITATA il 22 maggio 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha accolto l’appello della contribuente e ritenuto che la stessa avesse tardivamente esercitato la pretesa impositiva.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa all’imposta patrimoniale sulle società dell’anno 1996, si articola in doglianze con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 e del D.L. n. 46 del 1999, art. 36 comma 2, come modificati dal D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.
4 – Considerato che le doglianze, appaiono fondate, in base al principio per cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 -, ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006).
Considerato che con le precitate sentenze è stato, pure, precisato che la norma, di chiaro ed in equivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.
Considerato, che l’impugnata decisione non appare in linea con i principi e con il quadro normativo, venutosi a delineare a seguito delle modifiche apportate, alle previgenti disposizioni di legge in materia, dal sopravvenuto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005, giacchè basa il decisum sull’apodittica affermazione, – dall’esame della documentazione agli atti del fascicolo processuale risulta che l’Ufficio ha disposto la tardiva iscrizione a ruolo sulla base del mod. 760/K senza verificare e valorizzare la data della dichiarazione e quella di notifica della cartella e, quindi, senza indicare il termine in concreto applicato e la norma di riferimento.
Considerato che, secondo la prospettazione – rimasta incontestata – di cui in ricorso, tali dati, indicati nell’anno 1996 e nel 13.09.2002, potrebbero assumere rilevanza ai fini decisionali.
5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dello ius superveniens e dei richiamati principi, il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Ritenuto, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi ed al quadro normativo applicabile ratione temporis, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010