Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11525 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2787/2016 proposto da:

L.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPINI

1, presso lo studio dell’avvocato MARIA BEATRICE MICELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LELIO GURRERA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CHICHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1950/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M.F. intimò precetto al Comune di S. Mauro Castelverde per la somma di Euro 94.234,97 a titolo di credito residuo basato su un lodo arbitrale in precedenza pronunciato tra il Comune e un raggruppamento di imprese facenti capo all’intimante.

Propose opposizione al precetto il Comune e nel giudizio si costituì il creditore, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, accolse l’opposizione, dichiarò inefficace il precetto e compensò per la metà le spese di lite, ponendo l’altra metà a carico dell’opposto.

2. La sentenza è stata impugnata dal L.M. e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 1 dicembre 2014, ha respinto l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre L.M.F. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il Comune di S. Mauro Castelverde con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis del c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per tardività.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che nel giudizio di opposizione al precetto, ove si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 ord. giud. (ordinanza 22 ottobre 2014, n. 22484).

Nella specie, la sentenza d’appello è stata depositata il 1 dicembre 2014 ed il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica a mezzo posta in data 21 dicembre 2015, ossia oltre il termine lungo di un anno per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile.

Osserva il Collegio, inoltre, che non è corretta l’affermazione del ricorrente, contenuta nella memoria presentata per la Camera di consiglio, secondo cui la sospensione feriale dei termini si dovrebbe nella specie applicare perchè la presenza di una domanda riconvenzionale di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., richiederebbe un nuovo accertamento sostanziale, diverso da quello della materia esecutiva.

E’ evidente, infatti, che la semplice domanda di cui all’art. 96 cit., proposta in via riconvenzionale nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, non costituisce una domanda nuova e non implica alcun accertamento sostanziale diverso da quello relativo al giudizio di opposizione all’esecuzione, per cui non può trovare applicazione il precedente di cui alla sentenza 21 gennaio 2014, n. 1123, invocato dal ricorrente.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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