Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11525 del 03/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 03/06/2016), n.11525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.F., – C.F. (OMISSIS) – M.G. –
C.F. (OMISSIS) – rappresentati e difesi giusta procura
speciale in calce al ricorso dall’avvocato LA TORRE Oreste ed
elettivamente domiciliati in ROMA, ALLA VIA EMILIO DE’ CAVALIERI, N.
11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI Aldo.
– ricorrenti –
contro
C.L., – C.F. (OMISSIS) – rappresentato e difeso
giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato
GALIMI Marcello ed elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA VIA
FASANA, N. 16, presso lo studio dell’avvocato RAO Rosario Carmine.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 196 dei 13.3/5.4.2012 della corte d’appello di
Messina, preso atto che A.F. e M.G. hanno
depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
preso atto che, in ossequio al disposto dell’art. 390 c.p.c., comma
3, la rinuncia risulta vistata per accettazione dal controricorrente,
C.L., e dal suo difensore.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
Ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
LA CORTE: dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A. F. e M.G. ed iscritto al n. 10020/2013 R.G..
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016