Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11525 del 03/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/06/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 03/06/2016), n.11525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.F., – C.F. (OMISSIS) – M.G. –

C.F. (OMISSIS) – rappresentati e difesi giusta procura

speciale in calce al ricorso dall’avvocato LA TORRE Oreste ed

elettivamente domiciliati in ROMA, ALLA VIA EMILIO DE’ CAVALIERI, N.

11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI Aldo.

– ricorrenti –

contro

C.L., – C.F. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato

GALIMI Marcello ed elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA VIA

FASANA, N. 16, presso lo studio dell’avvocato RAO Rosario Carmine.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 196 dei 13.3/5.4.2012 della corte d’appello di

Messina, preso atto che A.F. e M.G. hanno

depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;

preso atto che, in ossequio al disposto dell’art. 390 c.p.c., comma

3, la rinuncia risulta vistata per accettazione dal controricorrente,

C.L., e dal suo difensore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

Ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE: dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A. F. e M.G. ed iscritto al n. 10020/2013 R.G..

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

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