Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11524 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA ESATRI SPA con sede in (OMISSIS), Agente per la
riscossione
dei Tributi delle Province di Milano, Brescia, Lodi, Varese e Pavia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti VERNA Maria
Rosa e Paolo Boer, nello studio del quale ultimo, in Roma, Piazza
Cola di Rienzo n. 69 è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
MALTA SRL con sede in (OMISSIS) ed AGENZIA DFELLE ENTRATE, in
persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 72/01/2 006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 01, in data 16/05/2006, depositata
il 17 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19267/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 72/01/06, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 01, il 16.05.2006 e DEPOSITATA il 17 maggio 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e dell’ESATRI, e ritenuto che l’esercizio della pretesa impositiva era stato tempestivo.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa alla dichiarazione dell’anno 1998, per ritenute alla fonte, si articola in doglianze, con le quali, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a) come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito in L. n. 156 del 2005.
3 – Le intimate non hanno svolto difese in questa sede.
4 – Considerato che le doglianze, appaiono fondate, in base al principio per cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 -, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006).
Considerato che con le precitate sentenze è stato, pure, precisato che la norma, di chiaro ed in equivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.
Considerato, che l’impugnata decisione non appare in linea con i principi e con il quadro normativo, venutosi a delineare a seguito delle modifiche apportate, alle previgenti disposizioni di legge in materia, dal sopravvenuto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005, giacche valorizza il termine di formazione e di consegna del ruolo e non tiene conto che quello di notifica della cartella, è stato fissato per le dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001 dall’art. 1, comma 5 bis lett. c) nel quinquennio, e quindi, va cassata.
Ciò posto, e considerato che la notifica della cartella è avvenuta il 16.03.2004, in ipotesi, il giudice del rinvio accerterà se a tale data era decorso o meno il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione. Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dello ius superveniens e dei richiamati principi, il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Ritenuto, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi ed al quadro normativo applicabile ratione temporis, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010