Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11524 del 03/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 03/06/2016), n.11524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S., sostituita dal Sig. D.A., nella
qualità di amministratore di sostegno, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
PREFETTURA DI LA SPEZIA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2014 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.S. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro la Prefettura della Spezia, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale della Spezia che, per quanto ancora interessa, ha rigettato l’appello avverso sentenza del GP statuendo che dalle deduzioni tecniche fornite dall’organo accertatore emergeva che i verbalizzanti erano fermi all’altezza della intersezione tra via (OMISSIS) e via (OMISSIS) in (OMISSIS) e che l’auto dell’appellante era transitata dinanzi quella dei verbalizzanti e la D. era intenta a conversare utilizzando il proprio telefono e veniva fermata nell’immediatezza mentre ancora faceva uso del cellulare nè era stata fornita prova del contrario.
La ricorrente denunzia con unico motivo violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 173 C.d.S., comma 2 nonchè vizi di motivazione perchè aveva impugnato il verbale deducendo che i carabinieri si trovavano in una posizione tale da non consentire loro una corretta visuale dell’abitacolo.
La censura è generica ed infondata in quanto fa riferimento a pretesi dati fattuali di “comune evidenza” e di “esperienza comune” secondo i quali, trovandosi i verbalizzanti a bordo della propria autovettura, dunque, con visuale necessariamente ridotta dell’abitacolo della D., in condizioni di traffico e luogo particolarmente complesse, all’intersezione tra due vie, vi sono dubbi sulla sicura percezione dell’uso di un cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce.
Trattasi di non convincente tentativo di ribaltare l’accertamento in fatto secondo il quale l’auto dell’appellante era transitata dinanzi quella dei verbalizzanti e la D. era intenta a conversare utilizzando il proprio telefono e veniva fermata nell’immediatezza mentre ancora faceva uso del cellulare nè era stata fornita prova del contrario.
In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 500 oltre spese, dando atto della sussistenza ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016