Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11523 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1263-2019 r.g. proposto da:

M.M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio Almiento, presso

il cui studio è elettivamente domiciliato in Oria (Brindisi), Vico

Torre S. Susanna n. 18;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data

23.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da M.M.A., cittadino del Pakistan, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto a (OMISSIS) (distretto di Gujrat, Pakistan) e di essere di fede musulmana sunnita; li) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dagli assassini dello zio, con il quale ultimo aveva denunciato alla polizia alcuni trafficanti di droga uno dei quali era stato, poi, arrestato.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in quanto non ricorrevano i presupposti applicativi per il riconoscimento del predetto status e, quanto alla richiesta protezione sussidiaria, anche in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto che risultava, per molti aspetti, non plausibile, generico e contraddittorio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggettiva vulnerabilità determinata dalla compressione dei diritti umani fondamentali della persona nel paese di provenienza.

2. Il decreto, pubblicato il 23.11.2018, è stato impugnato da M.M.A. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 3 e 5, in ordine alla erronea valutazione di non credibilità del racconto e per la mancata applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame del ricorrente, con conseguente nullità del decreto impugnato e del relativo procedimento.

3. Con il terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della dir. 2004/83/CE, in relazione al dovere officioso di acquisire informazioni e documenti rilevanti, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione per irriducibile contrasto di affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.

4. Con il quarto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in riferimento al diniego dell’invocata protezione sussidiaria, in relazione alle condizioni interne del paese di provenienza.

5. Il ricorrente censura inoltre il decreto impugnato, prospettando una quinta doglianza con la quale declina vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, nonchè agli art. 10 Cost. e 3Cedu, per non aver riconosciuto il tribunale la richiesta protezione umanitaria in presenza di condizioni ostative all’espulsione dello straniero collegate al rischio di persecuzione nel paese di provenienza.

6. Con il sesto motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 Cedu e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

7. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

7.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo, terzo e quarto motivo di censura, riguardando gli stessi la medesima questione relativa al mancato approfondimento della situazione interna del paese di provenienza del richiedente D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, motivi che devono essere accolti limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria invocata sotto l’egida normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, ed il cui accoglimento assorbe peraltro l’esame anche della quinta e sesta doglianza, articolate in riferimento al diniego della protezione umanitaria.

7.1.1 Seguendo la giurisprudenza maggioritaria espressa da questa Corte in tema di protezione sussidiaria dello straniero, occorre ricordare che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. AI fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

7.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni del tribunale in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indicano in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

7.2 Le restanti doglianze articolate in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, devono invece essere dichiarate inammissibili in quanto genericamente formulate e volte a rivalutazioni di merito sui presupposti fattuali delle invocate tutele, scrutinio quest’ultimo inibito alla Corte di legittimità ed invece rimesso all’esclusivo sindacato dei giudici del merito.

7.3 Il secondo motivo – articolato in relazione alla mancata audizione del ricorrente – è invece inammissibile.

7.3.1 Giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento alla mancata audizione del richiedente in sede giurisdizionale in caso di procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

7.3.2 Ciò posto, le doglianze articolate dal ricorrente sul punto qui in discussione sono all’evidenza inammissibili perchè formulate in modo del tutto generico, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.

Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunale competente per la decisione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo, terzo e quarto motivo di censura nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti il quinto e sesto motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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