Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11523 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22082/2005 proposto da:

D.C. (OMISSIS), D.D.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

19, presso lo studio dell’avvocato RIITANO Bruno, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RIITANO GIANLUCA;

– ricorrenti –

e contro

D.M., D.F., D.

S., DE.MI., DE.CL., D.

E., DE.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2712/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/04/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato RIITANO Bruno, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi ai motivi di ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 febbraio 1979 decedeva ab intestato F.E., lasciando quali eredi legittimi il coniuge De.Do. ed i cinque figli Si., E., F., M. e D.C..

In data 10 marzo 1996 decedeva anche De.Do., lasciando quale erede testamentaria la seconda moglie B. C. ed eredi legittimi i cinque figli per i beni non contemplati nel testamento.

Con atto notificato il 3 luglio 1998 D.C., D., Mi. e Cl. convenivano davanti al tribunale di Roma Si., E., M., D.F., D.D., impugnando tutte le deliberazioni assunte dall’assemblea della comunione in data 2 giugno 1998, con le quali era stata deliberata la nomina di D.S. ad amministratore ed era stata confermata la ripartizione delle quote di partecipazione alle spese già deliberata in una precedente assemblea del 31 marzo 1998.

I convenuti si costituivano, resistendo alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza in data 19 marzo 2002.

C. e D.D. proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 giugno 2004.

I giudici di secondo grado ritenevano, in primo luogo, che nessuna contraddittorietà era ravvisabile nella sentenza impugnata, avendo la stessa correttamente ritenuto che l’assemblea della comunione ereditaria, pur non avendo il potere di determinare le quote spettanti ai singoli eredi partecipanti, poteva pure sempre procedere ad una determinazione provvisoria di dette quote per una motivi funzionali, per assicurare cioè la gestione dei beni in comune, in attesa che si concludesse il giudizio divisione dei beni medesimi.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo D.C. e D.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura i ricorrenti deducono che la affermazione della Corte di appello, secondo la quale l’assemblea della comunione, anche se non ha il potere di determinare in via definitiva le quote di partecipazione dei singoli partecipanti, ha tuttavia il potere di determinare tali quote in via provvisoria, ai fine della gestione della cose comuni, è apodittica.

La doglianza è fondata.

E’ vero che la possibilità di una determinazione provvisoria delle quote (millesimi) è stata affermata dal questa S.C. in tema di condominio, ma occorre considerare che in tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la misura della partecipazione alle spese, per cui la giurisprudenza in questione trova una sua giustificazione logica.

In tema di comunione, invece, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo, è stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote (art. 1001 c.c.), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell’assemblea.

Nel caso di successione, poi, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria.

L’accoglimento di tale decisiva doglianza comporta l’assorbimento delle altre censure dirette contro le modalità con le quali l’assemblea in data 2 giugno 1998 aveva provveduto a ripartire le spese, anche con effetto retroattivo, ed a ratificare i lavori effettuati da alcuni partecipanti alla comunione.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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