Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11523 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28841/2017 R.G. proposto da:

CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PETROLI SCALIGERA S.P.A., in persona del

liquidatore giudiziale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

Massimo Fabiani, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n.

21, presso lo studio dell’Avv. Tommaso Manferoce;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata da

P.E., rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Sorgato e Paolo

Berruti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Guido d’Arezzo, n. 18;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte appello di Venezia n. 2003/17,

depositata il 18 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020

dal Consigliere MERCOLINO Guido;

uditi gli Avv. Massimo Fabiani e Daniela Sorgato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il liquidatore del concordato preventivo della Petroli Scaligera S.p.a. convenne in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per sentir dichiarare l’inefficacia dei pagamenti effettuati dai debitori della predetta società successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato ed accreditati sul conto corrente dalla stessa intrattenuto con la Banca Antonveneta S.p.a., dante causa della convenuta, con la condanna di quest’ultima alla restituzione della somma complessiva di Euro 357.102,59.

Si costituì la Banca MPS, e resistette alla domanda, opponendo che la Banca Antonveneta aveva stipulato con la Petroli Scaligera un contratto di anticipazione di credito con mandato all’incasso e con patto di compensazione, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che le somme pagate dai terzi debitori avrebbero dovuto essere utilizzate per compensare il credito vantato dalla Banca nei confronti della correntista.

1.1. Con sentenza del 23 febbraio 2015, il Tribunale di Verona accolse la domanda.

2. L’impugnazione proposta dalla Banca MPS è stata accolta dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 18 settembre 2017 ha rigettato la domanda.

Premesso che nella specie non poteva trovare applicazione il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169-bis introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto la domanda di ammissione al concordato era stata presentata successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte ha rilevato innanzitutto che risultavano incontestati l’anteriorità del contratto di anticipazione rispetto all’apertura del procedimento concorsuale, la posteriorità dei pagamenti rispetto alla stessa, il conferimento alla Banca dell’incarico di procedere allo incasso delle somme dovute dai terzi e l’attribuzione alla stessa della facoltà di compensare il debito di restituzione delle somme incassate con il credito derivante dalle anticipazioni.

Precisato inoltre che la questione dibattuta tra le parti, riguardante l’opponibilità del patto di compensazione alla procedura concordataria, aveva dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la Corte ha osservato che nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 169-bis cit. trovava applicazione la regola secondo cui i rapporti contrattuali costituiti dall’imprenditore prima dell’ammissione al concordato preventivo dovevano proseguire anche dopo l’apertura della procedura, con la conseguenza che dovevano ritenersi efficaci non solo il contratto di anticipazione bancaria, ma anche il correlato mandato all’incasso ed il patto di compensazione stipulato tra le parti, i quali rappresentavano la modalità prevista per consentire alla banca di rientrare dall’anticipazione concessa. Ha ritenuto inconferente, in proposito, il richiamo al divieto di pagamento di debiti preesistenti, rilevando che nella specie non sussisteva alcun pagamento effettuato dall’impresa in concordato in favore della banca, ma solo una previsione contrattuale in virtù della quale quest’ultima era legittimata a trattenere i pagamenti effettuati dai terzi. Ha aggiunto che tale soluzione era avvalorata dalla successiva introduzione dell’art. 169-bis cit., che consente all’imprenditore in concordato di sciogliersi dai contratti pendenti, reputando invece non condivisibile l’orientamento secondo cui il credito della banca non è compensabile con il debito dell’impresa, in quanto sorto soltanto a seguito del pagamento effettuato dal terzo: ha rilevato infatti che tale affermazione, pur formalmente corretta, si fonda su una ricostruzione atomistica del rapporto negoziale che oblitera completamente l’operazione economica allo stesso sottesa, trascurandone il dato caratterizzante sotto il profilo causale, che è costituito dalla riconducibilità della facoltà di compensazione al fatto genetico della conclusione del contratto di anticipazione bancaria. Ha ritenuto pertanto inconferente anche la sottolineatura della posizione di terzietà del liquidatore, evidenziandone il contrasto con l’affermata prosecuzione dei rapporti contrattuali instaurati in epoca anteriore all’apertura del procedimento concorsuale.

3. Avverso la predetta sentenza il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Banca MPS ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., artt. 56, 161, 168 e 169 e degli artt. 1241,1243 e 1246 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in quanto derivante dal mandato all’incasso, il debito della Banca fosse anteriore all’apertura della procedura concorsuale, e quindi suscettibile di compensazione con il credito nei confronti della correntista. Premesso che, ai fini della decisione, non assumeva alcun rilievo la prosecuzione del rapporto di anticipazione bancaria, dovendosi verificare soltanto se ne potessero scaturire obbligazioni a carico del debitore, sostiene che i due crediti non erano compensabili, in quanto non omogenei, dal momento che quello della Banca aveva natura concorsuale, essendo sorto prima dell’apertura del concordato, mentre quello della società era sorto in epoca successiva, per effetto dei pagamenti eseguiti dai terzi debitori. Precisato che i limiti all’operatività della compensazione nel concordato preventivo trovano giustificazione nel divieto di azioni esecutive da parte dei creditori per titolo anteriore alla proposizione della domanda di concordato, contesta la pertinenza del richiamo ai precedenti giurisprudenziali che in tema di amministrazione controllata riconoscevano l’ammissibilità della compensazione, osservando che la disciplina di tale procedura non richiamava la L.Fall., art. 56, mentre quella del concordato preventivo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 non richiamava la L.Fall., art. 45. Aggiunge che, nel ricollegare l’insorgenza dell’obbligo restitutorio della banca al conferimento del mandato, anzichè alla riscossione del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, la sentenza impugnata non ne ha spiegato le ragioni.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., artt. 56,72 e 169, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il contratto di anticipazione fosse pendente tra le parti alla data di apertura del concordato preventivo: premesso infatti che, ai fini della pendenza, occorre che il contratto non sia stato compiutamente eseguito da entrambe le parti, osserva che nel contratto di anticipazione bancaria con patto di compensazione il correntista, una volta conferito il mandato all’incasso, non deve eseguire alcuna prestazione, essendo la banca a dover procedere all’incasso ed ad annotare e a compensare gl’importi riscossi.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., artt. 45, 56, 161,168 e 169 e degli artt. 1241,1243,1246 e 1372 c.c., sostenendo che il patto di compensazione avrebbe dovuto essere considerato inopponibile al liquidatore, in quanto estraneo al rapporto tra la Banca e la società debitrice. Premesso che l’art. 45 cit., entrato in vigore nel 2007 per effetto della modifica dell’art. 169, mira a proteggere i creditori, evitando che gli stessi restino penalizzati da atti lesivi della garanzia patrimoniale, afferma che nel concordato preventivo, non trovando applicazione la L.Fall., artt. 42 e 44, l’inopponibilità di tali atti dev’essere conciliata con la permanenza del potere gestorio in capo all’imprenditore, la quale impone la costituzione di un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore: quest’ultimo si trasforma in un patrimonio segregato, specificamente destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, e quindi sottratto ad azioni esecutive e cautelari, nonchè insensibile ad atti dispositivi compiuti in assenza della prescritta autorizzazione. Secondo la ricorrente, tale vincolo comporta un’oggettivizzazione del patrimonio dell’impresa in concordato, rendendolo un soggetto distinto da quest’ultima, la cui gestione resta affidata al liquidatore, il quale riveste pertanto la posizione di terzo rispetto alla Banca ed alla società debitrice, con la conseguente inopponibilità del patto di compensazione. La predetta posizione di terzietà, riferibile a tutti i modelli di concordato, assume particolare rilievo nel concordato con cessione dei beni, nel quale il patrimonio del debitore è interamente destinato ai creditori, e non può dunque subire decurtazioni per effetto della compensazione, a meno che il fatto genetico di entrambi i crediti risalga a data anteriore all’apertura del concorso.

4. Non meritano accoglimento le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa della controricorrente in relazione alle modalità di formulazione del primo motivo ed all’oggetto del secondo e del terzo.

La mera circostanza che il primo motivo d’impugnazione sia articolato in due diversi profili, riflettenti i vizi di violazione di legge ed omessa motivazione, non impedisce infatti di cogliere il senso e la portata delle questioni proposte dal ricorrente, entrambe peraltro attinenti all’interpretazione della legge, nonostante il tenore della rubrica, in quanto aventi ad oggetto rispettivamente l’operatività della compensazione nel concordato preventivo e la individuazione della data d’insorgenza del debito restitutorio, sulla base di fatti rimasti incontestati. Non risulta pertanto violato il canone di specificità dell’impugnazione, il quale, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l’interpretazione di norme giuridiche e la ricostruzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in unico contesto, a condizione che, come nella specie, l’illustrazione del motivo consenta d’individuare con chiarezza le questioni prospettate e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/ 2015, n. 9100; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790; Cass., Sez. VI, 17/ 03/2017, n. 7009).

La questione sollevata con il secondo motivo, avente ad oggetto la pendenza del contratto di anticipazione bancaria alla data di apertura della procedura concorsuale, non può a sua volta ritenersi preclusa dall’inapplicabilità ratione temporis della l.Fall., art. 169-bis, il cui riconoscimento da parte del ricorrente, nel giudizio di appello, non risulta incompatibile con l’esclusione della predetta pendenza, ritenuta dalla ricorrente predicabile anche in base alla disciplina previgente, e non può essere pertanto interpretato come una rinuncia a far valere la predetta questione.

Infine, anche a voler ritenere che con il terzo motivo venga riproposta una tesi difensiva già sostenuta in appello, il tenore delle relative argomentazioni, con cui si approfondiscono le ragioni dell’inoperatività della compensazione nel concordato preventivo, a confutazione dell’orientamento giurisprudenziale cui si è conformata la Corte di merito, consente di ravvisare nelle censure formulate dal ricorrente un’adeguata critica alla motivazione in diritto della sentenza impugnata: anche sotto tale profilo, deve quindi ritenersi osservato il principio di specificità dell’impugnazione, il quale esige, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le lamentate carenze della motivazione, escludendo pertanto la sufficienza della mera riproduzione dei motivi di appello (cfr. Cass., Sez. VI, 22/01/2018, n. 1479; Cass., Sez. III, 25/ 09/2009, n. 20652; 23/07/2004, n. 13830).

5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono peraltro infondati.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla Banca per il rimborso dell’anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest’ultima per la restituzione degl’importi riscossi in esecuzione dell’incarico conferitole, avendo ravvisato il fatto genetico di entrambi i crediti nell’operazione complessivamente posta in essere dalle parti, in epoca anteriore alla proposizione della domanda di concordato, attraverso la stipulazione del contratto di anticipazione bancaria e del collegato mandato all’incasso con patto di compensazione, dei quali ha riconosciuto l’interdipendenza, in virtù dell’osservazione che il rapporto di anticipazione bancaria trovava la sua giustificazione, sotto il profilo causale, proprio nel conferimento alla Banca dell’incarico di procedere alla riscossione dei crediti e di trattenere i relativi importi a decurtazione del proprio credito.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che, ove le relative operazioni siano compiute in epoca anteriore all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista (successivamente ammesso al concordato preventivo) agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola che attribuisca alla banca il diritto d’incamerare le somme riscosse (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), dal momento che solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all’ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito sia invece posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che nè l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, nè gli organi concorsuali (ove alla prima procedura ne sia conseguita un’altra) hanno diritto ad ottenere che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anzichè porle in compensazione con il proprio credito) (cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2011, n. 17999; 7/03/1998, n. 2539; v. anche, in tema di amministrazione controllata, 19/02/2016, n. 3336; 5/08/ 1997, n. 7194; 23/07/1994, n. 6870).

Il ricorrente contesta la riferibilità di tale principio alla fattispecie in esame, osservando che lo stesso, enunciato originariamente in relazione alla amministrazione controllata, è stato successivamente esteso al concordato preventivo senza tener conto delle differenze esistenti tra le due procedure. Nell’evidenziare che all’amministrazione controllata non si applicava la L.Fall., art. 56, operante invece nel concordato preventivo (in virtù del rinvio contenuto nell’art. 169), non considera tuttavia che, nei casi presi in esame dalle predette pronunce, la questione era stata sollevata proprio in quest’ultima procedura, apertasi in consecuzione con la prima. Nel rilevare poi che al concordato preventivo non si applicava all’epoca la L.Fall., art. 45, esteso a tale procedura soltanto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il ricorrente dimostra di non cogliere appieno le ragioni addotte da questa Corte a sostegno dell’operatività della compensazione, e segnatamente la sottolineatura di una caratteristica comune all’amministrazione controllata ed al concordato preventivo, consistente nella circostanza che in entrambi i casi l’ammissione alla procedura non comportava lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che in esso di volta in volta confluissero, e nella conseguente osservazione che la prosecuzione atteneva al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estendeva a tutte le clausole pattizie che lo regolavano, ivi compresa quella con cui le parti avessero attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/1997, n. 7194, cit.). Tale caratteristica è venuta meno soltanto per effetto della soppressione dell’istituto dell’amministrazione controllata da parte del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonchè, per il concordato, a seguito dell’introduzione della L. Fall., art. 169-bis, da parte del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. d), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2015, art. 8, comma 1, lett. a), che consente al debitore di sciogliersi dai contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.

E’ proprio in quest’ottica che la sentenza impugnata si è posta il problema degli effetti dell’ammissione al concordato sul contratto stipulato tra le parti, dando atto dell’inapplicabilità ratione temporis della L. Fall., art. 169-bis, in quanto entrato in vigore successivamente alla proposizione della domanda, rilevando correttamente che nel regime anteriore all’introduzione della predetta disposizione la regola applicabile ai rapporti negoziali in corso era quella della naturale prosecuzione del contratto, e concludendo che tale prosecuzione non riguardava esclusivamente l’anticipazione bancaria, ma si estendeva all’intero meccanismo negoziale delineato dalle parti, ivi compreso il mandato all’incasso conferito alla Banca ed il patto di compensazione allo stesso collegato. Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l’orientamento citato, il quale muove essenzialmente dalla considerazione che il patto di compensazione è interdipendente con il negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che, attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua mancanza l’operazione non sarebbe stata posta in essere, sicchè negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi; è stato d’altronde precisato che, in tale prospettiva, risulterebbe inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione (nel corso di una procedura concor-suale minore) del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l’obbligazione di dare esecuzione al mandato all’incasso, ma con esclusione del patto di compensazione attraverso il mezzo tecnico dell’annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/1997, n. 7194 cit.).

E’ pur vero che, come sostiene il ricorrente, la questione della prosecuzione del contratto viene in rilievo soprattutto ai fini dell’adempimento delle prestazioni che le parti sono tenute ad eseguire in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ed in particolare delle anticipazioni che la banca è tenuta ad erogare sulle fatture o ricevute bancarie o titoli di credito presentati dal debitore, nel caso in cui la disponibilità concessa a quest’ultimo non sia stata già interamente utilizzata, mentre per quelle eseguite anteriormente alla predetta data si pone esclusivamente il problema di stabilire se la banca possa, ai fini del rimborso delle anticipazioni effettuate, avvalersi della compensazione del relativo credito con il debito relativo alla restituzione degli importi riscossi dai terzi. Non può tuttavia non rilevarsi come tale questione in tanto si ponga in quanto, per effetto della prosecuzione del rapporto, la banca possa continuare a procedere alla riscossione degl’importi dei crediti anticipati, in adempimento dell’incarico conferitole dal debitore, non essendo altrimenti configurabile in favore di quest’ultimo alcun credito restitutorio, suscettibile di compensazione con quello della banca, in esecuzione del patto stipulato tra le parti.

Per altro verso, va messa in risalto la portata essenziale che tale patto riveste nell’ambito del regolamento negoziale complessivamente concordato tra le parti, dovendosi escludere, in sua assenza, il diritto della banca di trattenere gli importi riscossi in esecuzione del mandato: in proposito, va infatti richiamata la distinzione, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, tra l’ipotesi in cui, a fronte dell’anticipazione degl’importi delle fatture, delle ricevute o dei titoli di credito presentati dal debitore, le parti abbiano concordato la cessione dei crediti da quest’ultimo corrispondentemente vantati nei confronti dei terzi e quella in cui sia stato invece previsto soltanto il conferimento di un mandato all’incasso in favore della banca; mentre nel primo caso la banca acquista immediatamente la titolarità dei crediti, alla cui riscossione procede in proprio, sicchè l’incameramento del relativo importo non costituisce il risultato di una compensazione, ma la conseguenza dell’avvenuto trasferimento del diritto, verificatosi fin dal compimento dell’operazione, nel secondo caso non si verifica alcun trasferimento e la banca procede alla riscossione per conto del debitore (anche se nell’interesse proprio, svolgendo il mandato una funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione, con la conseguenza che, ove quest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione, a meno che le parti non abbiano precedentemente stipulato un apposito patto in tal senso (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2017, n. 22277; Cass., Sez. I, 15/04/2011, n. 8752; Cass., Sez. I, 23/07/1994, n. 6870). Anche sotto tale profilo, dunque, ciò che riveste carattere decisivo non è il momento in cui ha luogo la riscossione dei crediti, ma il collegamento funzionale esistente tra i diversi aspetti del regolamento negoziale concordato tra le parti, la cui interdipendenza, consentendo alla banca di continuare a riscuotere dai terzi i crediti anticipati, nonostante l’ammissione del debitore al concordato preventivo, ed a detrarne l’importo da quello dovuto per il rimborso dell’anticipazione, comporta l’inoperatività del principio di cristallizzazione dei crediti.

La circostanza che gli addebiti e gli accrediti derivanti dalle operazioni compiute in esecuzione dell’accordo complessivamente raggiunto siano destinati ad essere regolati in conto corrente consente d’altronde di escludere la configurabilità della fattispecie in esame come compensazione in senso proprio, regolata in via generale dall’art. 1241 c.c. ed in materia fallimentare dalla L.Fall., art. 56: quest’ultima, infatti, presuppone l’autonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni di credito, laddove nel caso di specie si tratta di partite contrapposte inerenti ad un unico complesso rapporto negoziale, la cui elisione fino alla concorrenza dei rispettivi importi ha luogo sulla base di un mero accertamento contabile di dare ed avere, con la conseguente inapplicabilità della disciplina tipica, sostanziale e processuale, della compensazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 19/02/ 2019, n. 4825; Cass., Sez. I, 4/05/2018, n. 10798; Cass., Sez. III, 15/06/ 2016, n. 12302). La riconducibilità di tale fenomeno al programma negoziale unitariamente convenuto dalle parti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato consente infine di escludere che la produzione dell’effetto estintivo possa trovare ostacolo nel vincolo di destinazione gravante sul patrimonio del debitore ai sensi della L.Fall., art. 45, non precludendo quest’ultimo neppure la compensazione in senso proprio, allorchè, come nella specie, la vicenda estintiva, pur verificandosi in pendenza del predetto vincolo, sia ricollegabile ad un fatto genetico anteriore alla sua costituzione (cfr. in riferimento al vincolo derivante dal pignoramento, Cass., Sez. lav., 21/05/2019, n. 13647; Cass., Sez. III, 10/06/2005, n. 12327).

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

La peculiarità della questione trattata giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.m. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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