Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11523 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.L., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 146 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 07, in data 08/05/2006, depositata il 09 maggio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18957/2007 R.G. , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – Viene chiesta la cassazione della sentenza n. 146, pronunziata dalla CTR di Napoli Sez. n. 07 l’8/05/2006 e DEPOSITATA il 09 maggio 2006, relativa ad avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP anno 1998.

Il ricorso si articola in unico motivo, con cui si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo.

2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 – Il ricorso può essere deciso con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2002).

4 – La decisione impugnata non giustifica le prospettate censure, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con ragionamento corretto, sotto il profilo giuridico e logico formale, indicando gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale e, d’altronde, il mezzo non indica specificamente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16007/2007), nè evidenzia l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione o delle regola giustificatrici che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).

Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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