Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11523 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11523
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.L., residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 146 della Commissione Tributaria Regionale di
Napoli – Sezione n. 07, in data 08/05/2006, depositata il 09 maggio
2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18957/2007 R.G. , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – Viene chiesta la cassazione della sentenza n. 146, pronunziata dalla CTR di Napoli Sez. n. 07 l’8/05/2006 e DEPOSITATA il 09 maggio 2006, relativa ad avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP anno 1998.
Il ricorso si articola in unico motivo, con cui si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo.
2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3 – Il ricorso può essere deciso con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2002).
4 – La decisione impugnata non giustifica le prospettate censure, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con ragionamento corretto, sotto il profilo giuridico e logico formale, indicando gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale e, d’altronde, il mezzo non indica specificamente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16007/2007), nè evidenzia l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione o delle regola giustificatrici che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).
Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010