Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11522 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPRESE ASSOCIATE SRL in Liquidazione con sede in (OMISSIS), in

persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta

delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti BERTANI Giuseppe e Francesco

Maria Zappala, nello studio del quale ultimo, in Roma, Via Fiera di

Primiero n. 20 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/21/2005 della Commissione Tributaria

Centrale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data

07/12/2005, depositata il 09 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17644/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 165/21/05, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, il 07.12.2005 e DEPOSITATA il 09 ottobre 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto che la stessa aveva tempestivamente esercitato la pretesa impositiva.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa alla dichiarazione integrativa dell’anno 1992, per IRPEF ed altro, si articola in più motivi, con i quali, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 39, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005.

3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.

4 – Considerato che le doglianze, appaiono fondate, in base al principio per cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 -, ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006).

Considerato che con le precitate sentenze è stato, pure, precisato che la norma, di chiaro ed in equivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.

Considerato, che l’impugnata decisione non appare in linea con i principi e con il quadro normativo, venutosi a delineare a seguito delle modifiche apportate, alle previgenti disposizioni di legge in materia, dal sopravvenuto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter convertito in L. n. 156 del 2005, giacchè valorizza il termine di formazione e di consegna del ruolo e non già quello di notifica della cartella, e quindi, va cassata.

Considerato, infatti, che essendo circostanza pacifica che il carico tributario riguarda la dichiarazione dell’anno 1992 relativa ad Irpef ed accessori, il precitato termine decadenziale era decorso alla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta, come detto, il 06.02.1998.

Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dello ius superveniens e dei richiamati principi, il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Ritenuto, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontestate le circostanze relative all’anno della dichiarazione(1992) ed alla data di notifica della cartella (06.02.1998), la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

Considerato che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro cento per spese vive ed Euro tremila per onorario, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle dei gradi di merito, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro tremilacento, come da parte motiva e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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