Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11522 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21113/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

GIULIANO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3495/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.L. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Barra, la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al suo investimento ad opera di una vettura di cui non era stata possibile l’identificazione.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 marzo 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre M.L. con atto affidato ad un motivo.

La Generali Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

l. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, con conseguente omessa valutazione dell’intero materiale probatorio a disposizione.

1.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, il ricorso non contiene alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3); dall’altro, l’unica doglianza, che propone una diversa valutazione dell’unica testimonianza assunta – cioè quella della moglie del M., ritenuta dal Tribunale non attendibile e comunque imprecisa ai fini dell’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro – si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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