Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11521 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24529/2015 proposto da:

Banca Carige Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 88, presso lo studio

dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cassinelli Roberto Nicola, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati

51, presso lo studio dell’avvocato Marotta Nicola, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cataldo Massimo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 da FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Ungari Trasatti Camillo per la ricorrente, che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato Cataldo Massimo per il contro ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2575/2011 del 23/6/2011 nella causa con cui C.N. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento, su istanza della Banca Carige s.p.a., dell’importo di Euro 4.451.309,19 in forza delle fideiussioni rilasciate dallo stesso C. a favore di COS.INT s.p.a. in liquidazione (già SCI Costruzioni s.p.a.) in data 17.10.2000 – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, provvedendo sulle spese processuali.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 796/2015, depositata il 12/06/2015, ha confermato la sentenza di primo grado (seppur con una motivazione parzialmente diversa), ritenendo, a sua volta, che si fossero verificate le condizioni, contenute nella scrittura privata stipulata in data 17 ottobre 2000, per la liberazione del fideiussore, C.N., dai propri obblighi di garanzia nei confronti di Banca Carige s.p.a..

In proposito, va osservato che con la predetta scrittura il sig. C., contestualmente al rilascio da parte sua di fideiussioni per l’importo di lire 11.190.000.000, in conseguenza della concessione da parte dell’istituto di credito di nuove linee di credito a favore della Sci Costruzioni s.p.a., sottoscrisse un accordo con Banca Carige s.p.a. con cui si stabiliva che le fideiussioni rilasciate dal C. nell’interesse del debitore principale, sarebbero divenute “restituibili”, con conseguente liberazione del fideiussore, in presenza di una delle seguenti condizioni: 1) “al rientro dei fidi specifici”; 2) “o, in alternativa, a pari rientro sui massimali relativi a.. (segue l’indicazione delle linee di credito già esistenti) concesse alla SCI Costruzioni s.p.a., in modo che il nostro rischio complessivo non garantito nei confronti della detta società ammonti al momento della restituzione delle garanzie a lire 19.700.000.000 (importo pari alle esposizioni attuali e non garantite)”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Banca Carige s.p.a., affidandolo a due motivi.

C.N. si è costituito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria del 24.9.2019, la presente causa è stata rimessa per la decisione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premette l’istituto di credito che in data 17 ottobre 2000 tra lo stesso e la Sci Costruzioni s.p.a. intercorsero nuovi rapporti, consistenti in aperture di credito e finanziamenti, in relazione ai quali C.N. – in pari data – ebbe a rilasciare quattro fideiussioni dell’importo di lire 11.190.000.000 pari all’importo delle nuove linee di credito concesse. Contestualmente a tali operazioni, le parti sottoscrissero un accordo con cui si stabiliva che le fideiussioni rilasciate dal C. nell’interesse della Sci Costruzioni, sarebbero divenute “restituibili” con conseguente liberazione del fideiussore in presenza di una delle seguenti condizioni: 1) “al rientro dei fidi specifici”; 2) “o, in alternativa, a pari rientro sui massimali relativi a.. (segue l’indicazione delle linee di credito già esistenti) da noi concesse alla SCI Costruzioni s.p.a., in modo che il nostro rischio complessivo non garantito nei confronti della detta società ammonti al momento della restituzione delle garanzie a lire 19.700.000.000 (importo pari alle esposizioni attuali e non garantite).

Si duole la ricorrente che, essendo pacifico, non contestato che la prima condizione per la liberazione del fideiussione (“rientro dei fidi specifici”) non si fosse verificata, la seconda condizione avrebbe potuto verificarsi solo in presenza del congiunto verificarsi delle distinte ipotesi contemplate nell’accordo: rischio complessivo non garantito inferiore a lire 19.700.000.000 (attuali Euro 10.174.200,91) congiuntamente al rientro pari all’ammontare (di lire 11..190.000.000) delle nuove linee concesse in data 17.10.2000 su quelle già esistenti.

In realtà, la Corte d’Appello aveva tenuto conto esclusivamente dell’ammontare complessivo dell’esposizione, senza curarsi, tuttavia, se si fosse verificata, la condizione del “pari rientro”, ovverosia se la debitrice principale avesse o meno effettuato pagamenti (e ridotto corrispondentemente la propria esposizione) per un importo pari a quello dei nuovi fidi concessi.

La circostanza che la Corte d’Appello avesse fatto conseguire artificiosamente la liberazione del fideiussore alla riduzione del rischio complessivo per effetto del trasferimento di una parte delle linee di credito ad altro soggetto ( T.) nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, senza un’effettiva riduzione dell’esposizione, si risolveva in una violazione dei criteri interpretativi di cui all’art. 1362 e 1363 c.c.. L’indicazione specifica, contenuta nella lettera del 17.10.2000, delle linee di credito già utilizzate trovava come unica motivazione l’intento di rendere restituibili le fideiussioni concesse dal C. solo al verificarsi del “rientro” per un importo corrispondente a quello delle garanzie da restituire.

2. Il motivo è inammissibile.

Deve essere preliminarmente osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato che, al momento della concessione delle nuove linee di credito (e rilascio da parte del C. delle nuove quattro fideiussioni), le linee di credito già concesse alla Sci Costruzioni s.p.a. (quindi già in essere) erano costituite per L. 17 miliardi da fideiussioni prestate dalla Carige a garanzia della regolare esecuzione da parte della stessa società della commessa in Algeria (vedi pag. 7 sentenza impugnata). Al momento del trasferimento del ramo d’azienda a T., avvenuto nel febbraio 2002 (e quindi, a maggior ragione, alla data della scrittura privata del 17.10.200), ha precisato, altresì, la Corte d’Appello, che non essendo tali fideiussioni state escusse, le corrispondenti linee di credito non potevano ritenersi utilizzate. Ne consegue che a tali linee di credito non corrispondeva un debito, ma semplicemente un rischio contrattuale connesso all’esecuzione delle commesse in Algeria.

Peraltro, la Corte d’Appello ha corroborato l’affermazione secondo cui tali linee di credito erano collegate ad un rischio e non ad un’effettiva esposizione debitoria, evidenziando che quando fu costituita la nuova Sci Costruzioni s.p.a. (21.2.2002) con il conferimento del ramo d’azienda costituito dalla commessa in Algeria e beni strumentali ad essa relativi (le cui quote furono poi trasferite alla T.), nella relazione ex art. 2343 c.c. espletata dall’esperto nominato dal Presidente del Tribunale, era contenuto un capitolo dedicato alla fideiussioni (quindi non ancora escusse) facenti capo a Sci Costruzioni, che trovarono, non a caso, collocazione contabile tra i “conti d’ordine”. Dunque, erra la banca ricorrente nell’affermare che le linee di credito già concesse erano state “già utilizzate” (vedi pag. 16 del ricorso) – e sul punto le sue censure si configurano come di merito – essendo le stesse collegate ad un mero rischio (e non ad un debito), con la conseguenza che, a differenza di quanto dedotto dalla banca ricorrente, ai fini del verificarsi dell’ipotesi del “rientro”, previsto dalla seconda condizione della scrittura del 17.10.2000, non occorreva che la debitrice avesse effettuato dei pagamenti (come richiesto dalla banca a pag. 12 del ricorso), bensì che fosse venuto meno il rischio che la banca potesse essere escussa per le commesse in Algeria.

Orbene, con un percorso argomentativo articolato ed immune da vizi logici, la Corte d’Appello non solo ha indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che, per effetto della cessione del ramo d’azienda a T., quest’ultima società fosse subentrata “negli impegni di firma per cui trattasi”, con liberazione della SCI Costruzioni s.p.a., ma anche che il rischio della banca, connesso all’esecuzione degli appalti in Algeria, era venuto meno.

In particolare, quanto al primo profilo, il giudice di secondo grado ha ritenuto di rinvenire elementi probatori in ordine alla circostanza che, per effetto del subentro della T. nelle linee di credito collegate alle fideiussioni, la SCI Costruzioni fosse stata contestualmente liberata, in primo luogo, nel riconoscimento da parte della stessa banca che, in un momento non meglio precisato, le esposizioni collegate agli impegni di firma in questione erano state scaricate all’atto della revoca degli affidamenti. Infatti, tra gli importi richiesti in via monitoria a COS.INT s.p.a. (nuova denominazione della vecchia SCI Costruzioni dopo la costituzione della nuova SCI Costruzioni s.p.a.) non ve era alcuno riconducibile alle linee di credito collegate alle commesse in Algeria.

Inoltre, lo stesso istituto di credito, nelle missive del 4/11/2004 e 23/11/2004, con espresso riferimento alle garanzie prestate per le commesse in Algeria, aveva specificato che le relative commissioni “dovute da COS. INT s.p.a. in liquidazione fino al 21.1.2002 saranno corrisposte unitamente a quelle di competenza T. Costruzioni s.p.a.”. In sostanza, la COS. INT ha continuato a pagare le commissioni per le fideiussioni prestate dalla banca solo fino al momento della cessione del ramo d’azienda a T., e senza che la banca abbia avuto nulla da obiettare.

Quanto al profilo del venir meno del rischio per la banca (di escussione delle fideiussioni), per effetto del trasferimento del ramo d’azienda a T., la Corte d’Appello ha evidenziato che la stessa Carige aveva caldeggiato la cessione del ramo d’azienda alla T. Costruzioni s.p.a., ritenendo che grazie a questa sarebbe stata apportata quella liquidità che avrebbe consentito il completamento della commessa in Algeria. Sul punto, la Corte d’Appello, a pag. 13 della sentenza impugnata, ha riportato le dichiarazioni del sig. V.C., presentatosi per la banca, secondo cui, per effetto del subentro nell’appalto in Algeria della T., “le nuove somme sarebbero servite a portare compimento le opere in corso e dunque alla fine sarebbe andate anche a vantaggio dell’Istituto portando a diminuzione delle esposizioni non garantite….”.

La Corte d’Appello, ha, altresì, messo in luce come la Carige, con lettera del 10/1/2002, avesse inviato a Sci Costruzioni s.p.a. una lettera con cui, dando atto di essere stata informata che il complesso aziendale relativo alle commesse in corso in Algeria sarebbe stato conferito in una nuova società il cui controllo sarebbe stato detenuto da T., dichiarava di non opporsi a tale operazione, preannunciando, una volta che il controllo fosse stato effettivamente assunto da T., che avrebbe rinunciato ad avvalersi della disposizione di cui all’art. 2560 c.c., “dovendosi quindi considerare la Nuova Società controllata da T. espressamente liberata da ogni responsabilità per l’esposizione per cassa della Sci Costruzioni s.p.a. nei nostri confronti”.

Dunque, la banca Carige non ha affatto “subito” la cessione del ramo di azienda, ed il corrispondente trasferimento delle linee di credito collegate alle fideiussioni al terzo. In realtà, tale trasferimento è stato assecondato e favorito dall’istituto di credito, il quale era ben conscio che in questo modo sarebbe venuto meno il proprio rischio che le fideiussioni collegate alla commessa in Algeria fossero eventualmente escusse. Non a caso, è stato evidenziato dalla Corte che ” nessuna delle parti ha riferito in atti sulla sorte degli appalti algerini, poi eseguiti da T., cui le fideiussioni erano funzionali”, rilevando, altresì che: “E’ chiaro che, attraverso la cessione del ramo d’azienda a T., si realizzava di tatto l’intento perseguito dalla banca sin dal momento in cui pretese dal sig. C. il rilascio delle fideiussioni: liberarsi dal rischio connesso all’esecuzione degli appalti in Algeria”.

In conclusione, con una valutazione in fatto frutto di un percorso argomentativo immune da vizi logici, e quindi non censurabile in sede di legittimità, la Corte d’Appello, ha congruamente motivato anche in ordine al profilo del “pari rientro sui massimali….” previsto dalla lettera del 17.10.2000, facendolo coerentemente coincidere con il venir meno del rischio di escussione delle garanzie connesse alla commessa in Algeria (in relazione al rilievo che le linee di credito ad essa collegate non erano state utilizzate). Il giudice di secondo grado si è posto quindi la problematica che entrambe le ipotesi previste dalla seconda condizione della lettera in esame (“rientro” e contenimento del rischio non garantito entro una certa soglia) dovevano essere congiuntamente realizzate, giungendo alla conclusione del loro positivo avveramento. La doglianza con cui è stata dedotta apparentemente la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale rivela, in realtà, la volontà di mettere in discussione la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata – eloquente è l’affermazione della banca che le linee di credito erano state “utilizzate” e non solo concesse – e la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità della censura medesima in quanto attenente all’esame del merito della controversia, non deducibile in fase di controllo della legittimità dei provvedimenti impugnati.

3. Con il secondo motivo è stata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2560 e 2697 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto configurabile la liberazione della cedente COS. INT. S.p.a. (già Sci Costruzioni s.p.a.) rispetto ai debiti del ramo ceduto.

4. Il motivo è infondato.

E’ stato già evidenziato in modo molto dettagliato (nell’affrontare il primo motivo) come la Corte d’Appello avesse coerentemente argomentato come alle linee di credito collegate alla commessa in Algeria non fosse connessa un’effettiva esposizione debitoria (non essendo le fideiussioni state escusse), bensì un mero rischio contrattuale.

Proprio alla luce di tale conclusione, frutto di una valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, il giudice di secondo grado ha condivisibilmente rilevato la non applicabilità dell’art. 2560 c.c. (che presuppone la presenza di debiti del cedente l’azienda).

La Banca ricorrente ha tentato di contrastare anche in diritto tale affermazione rilevando che anche colui che ha prestato una garanzia fideiussoria è titolare nei confronti del debitore principale di un credito corrispondente all’importo dell’obbligazione di regresso, credito che è “condizionato all’escussione della garanzia stessa”.

Tale impostazione giuridica non è condivisibile, avendo questa Corte anche recentemente statuito che il fideiussore non ha credito di regresso prima del pagamento e non può quindi, in sede di verifica dello stato passivo, essere ammesso con riserva per un credito condizionale (Cass. n. 19609/2017).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 25.200,00, di cui 900,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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