Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11521 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10642/2009 proposto da:

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA

DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI Massimo, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato MORBIDELLI Giuseppe, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della memoria;

– resistente –

avverso il dispositivo n. 173 01/2 008 del TRIBUNALE di ROMA, del

3/11/08, depositato il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Luciani Massimo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO, che ha

concluso per il rinvio del ricorso alla Pubblica Udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio di opposizione instaurato da G.L. avverso l’ingiunzione emessa su ricorso dell’INARCASSA, per il pagamento di contributi non versati, l’adito Tribunale di Roma con sentenza depositata il 12 novembre 2008 ha dichiarato l’incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Lucca, e di conseguenza ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso questa pronuncia l’INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti – ha proposto istanza regolamento di competenza con un motivo.

Il G. ha depositato memoria.

Alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Cassa ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 444 cod. proc. civ., comma 1. Richiamando la formulazione letterale della norma denunciata, cui pure ha fatto riferimento la sentenza impugnata, deduce l’errore in cui questa è incorsa affermando la fictio per la quale l’assicurato si considera attore: le pronunce richiamate dal giudice a quo si riferiscono, ad avviso della Cassa ricorrente, alla diversa ipotesi di giudizi aventi ad oggetto il diritto dell’assicurato a una prestazione previdenziale, mentre nel caso di esame la Cassa rimane attrice in senso sostanziale.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è evidenziata l’infondatezza dell’istanza per regolamento di competenza, e sono stati richiamati alcuni precedenti di questa Corte, secondo cui l’art. 444 cod. proc. civ., si interpreta nel senso che la competenza a conoscere dell’obbligazione a carico di un lavoratore autonomo, concernente il pagamento i contributi assicurativi e previdenziali, si radica non già presso la sede dell’ente gestore dell’assicurazione, ma presso il Tribunale del luogo dove l’assicurato – che in questo caso è attore in opposizione – ha la residenza (v. fra le altre Cass. 25 novembre 2003 n. 18013, Cass. 22 giugno 2004 n. 11646, Cass. 9 novembre 2004 n. 21317, Cass. 12 giugno 2006 n. 13594, Cass. 17 aprile 2007 n. 9113).

Tali osservazioni, condivise dal Collegio, non possono essere inficiate dalle deduzioni svolte dalla Cassa ricorrente nella memoria presentata.

Le fattispecie esaminate nelle richiamate pronunce, si deduce in memoria, erano oggetto di controversie in cui avevano agito in giudizio iscritti ad enti previdenziali, impugnando atti degli stessi enti intesi al recupero di contribuzioni per le quali era stato adempiuto l’obbligo di pagamento, e gli iscritti erano attori in senso sostanziale. Mentre qui tale veste è stata assunta dalla Cassa di previdenza, odierna ricorrente, in quanto era stata essa ad agire in giudizio, richiedendo ed ottenendo il decreto per ingiunzione, poi opposto dal professionista iscritto: ed infatti, conclude la Cassa, nei giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi richiesti per il pagamento di contributi insoluti e relativi accessori, l’ente previdenziale è attore in senso sostanziale.

La riferita diversità non ha però alcuna rilevanza, posto che, come già questa Corte ha avuto modo di sottolineare (v. la sentenza 10 febbraio 2000 n. 1494, oltre alle successive 17 febbraio 2000 n. 1787 e 19 febbraio 2000 n. 1941, queste ultime citate dalla stessa ricorrente in memoria) nonostante il testuale riferimento all’attore e non all’assistito (o beneficiario della prestazione), l’art. 444 c.p.c., comma 1, là ritenuto pacificamente applicabile, indica come criterio di collegamento la sola “residenza” e non anche (come invece il successivo comma 3) il luogo ove ha sede l’ente erogatore della prestazione, onde deve ritenersi che il legislatore, nel dettare gli speciali criteri in esame, abbia fatto (improprio) riferimento alla indubbiamente più frequente ipotesi in cui sia l’assistito ad agire in giudizio avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali: in quelle pronunce si è pure evidenziata la ratio della norma, individuata (anche in considerazione della diversa formulazione del terzo comma del medesimo articolo) nell’intento di con temperare l’interesse del lavoratore con quello dell’ente, determinando la competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza del lavoratore- attore, così agevolato, ma contestualmente indicando il giudice competente nel(l’allora) Pretore del capoluogo della circoscrizione del Tribunale in cui ricade detta residenza, così tenendo conto anche delle esigenze dell’ente.

E dato il testo del citato art. 444 cod. proc. civ., comma 1, la tutela del favor lavoratoris attraverso il criterio della residenza dell’attore deve essere affermata sia nel caso di controversie concernenti il diritto del lavoratore a prestazioni previdenziali o assistenziali sia in quelle aventi ad oggetto l’adempimento da parte del lavoratore dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali.

Il ricorso va dunque rigettato, restando confermata la competenza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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