Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11521 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19947/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IX 16,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CARBONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PREMUDA 1A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO ROTONDI;

– controricorrenti –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2310/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.G. e D. convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Aversa, M.A. e le Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale riconducibile, secondo la prospettazione degli attori, all’esclusiva responsabilità del convenuto danno, la cui vettura, priva di copertura assicurativa, aveva invaso la corsia di marcia degli attori, determinando uno scontro frontale dei due mezzi.

Il Giudice di pace accolse la domanda e, riconosciuta la responsabilità esclusiva del M. nella determinazione del sinistro stradale, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte di M.A. e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 14 giugno 2014, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre M.A. con atto affidato a due motivi.

Resistono con un unico controricorso S.G. e D..

La Assicurazioni Generali s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis del codice di procedura civile e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; con il secondo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 2697 c.c..

1.1. I due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

Va detto, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico il Tribunale, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, osservando come dalle verifiche compiute dalla Polizia stradale nell’immediatezza dei fatti era emerso che la vettura condotta dal danno era posizionata, con la parte anteriore, nella corsia opposta, nella quale marciava la vettura del S.. Il Tribunale ha poi aggiunto che le due deposizioni testimoniali addotte dal M. a sostegno della propria ricostruzione dell’incidente non erano attendibili, poichè esse ipotizzavano, tra l’altro, che la vettura dell’odierno ricorrente fosse stata spostata a mano da alcune persone presenti; tanto che il Tribunale ha disposto la trasmissione alla competente Procura della Repubblica dei verbali contenenti le deposizioni di quei testi, ritenuti evidentemente falsi. Ha inoltre precisato il Tribunale che risultava danneggiato, da parte della vettura del S., il tratto di guard-rail nella corsia di marcia di quest’ultimo, a conferma del fatto che l’incidente era avvenuto in tale corsia, invasa dalla vettura condotta dal M..

A fronte di tale motivazione, la doglianza non indica alcuna specifica violazione di legge e si risolve nella riproposizione di una serie di considerazioni generiche sulla modalità del sinistro che il ricorrente pretende di ricostruire in un modo diverso, con ciò evidentemente sollecitando questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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