Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1152 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3854-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE giusta procura

in calce, presso il quale elegge domicilio all’indirizzo PEC

micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Accogliendo parzialmente l’impugnativa del contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli annullava, per difetto di notificazione, tredici cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di M.T. e da questi conosciute motu proprio mediante acquisizione di estratti di ruolo.

L’appello interposto dall’agente della riscossione veniva rigettato con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 167/47/2013 pronunciata il 24 giugno 2013.

Ricorre per cassazione Equitalia Sud S.p.A., affidandosi a quattro motivi; alcuna attività spiega, sebbene ritualmente evocato in lite, l’intimato M.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di gravame, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta omessa pronuncia della C.T.R. sull’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia tributaria (dedotta come specifico motivo di appello) sollevata in ordine a quattro cartelle di pagamento annullate in prime cure.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Dopo aver riferito della proposizione a suffragio dell’appello della questione di giurisdizione, la sentenza impugnata ha così motivato: “il primo giudice ha osservato che in relazione ai titoli annullati il concessionario ha depositato i soli estratti di ruolo, vale a dire una mera registrazione informatica dei dati, così sottraendo al Collegio la possibilità di accertare qualsiasi legittimità o illegittimità, anche procedimentale, delle cartelle e relative notificazioni, non prodotte. Tale osservazione rimane insuperata in questa sede”.

Si tratta, in tutta evidenza, di argomentazione che non replica affatto, nemmeno in via mediata o di logica incompatibilità, al motivo dell’impugnazione, apparendo piuttosto riferibile alla doglianza (omessa notificazione delle cartelle) addotta dal contribuente a base della richiesta di annullamento degli atti della riscossione.

In tal guisa, la C.T.R. non ha assolto al proprio dovere decisorio in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione, che avrebbe dovuto invece valutare, in via pregiudiziale rispetto al merito, individuando la natura

e l’oggetto dei crediti azionati in via coattiva sulla scorta e dall’analisi degli estratti di ruolo prodotti.

L’estratto di ruolo è, infatti, la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa fatta valere nei riguardi del debitore con la cartella di pagamento e contiene l’indicazione dei dati essenziali per scriminare la ragione causale del credito da riscuotere.

Più in dettaglio, giusta quanto prescritto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (nonchè dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6) siffatto estratto deve riportare gli elementi occorrenti ad identificare in modo inequivoco il soggetto contribuente (ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale) e per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo (ovvero numero della cartella, importo dovuto, importo già riscosso, importo residuo ed aggio), nonchè la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore.

In definitiva, come chiarito da un consolidato orientamento di questa Corte, l’estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura, tributaria o non tributaria, del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini dell’accertamento della giurisdizione del giudice adito (così Cass. 26/06/2020, n. 12883; Cass. 09/05/2018, n. 11028; Cass. 20/06/2017, n. 15315; Cass. 09/06/2016, n. 11794; Cass. 23/06/2015, n. 12888; Cass. 29/05/2015, n. 11141 e n. 11142).

La sentenza va dunque cassata per quanto concerne le cartelle di pagamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), in ordine alle quali il giudice di rinvio è tenuto a verificare la sussistenza della propria giurisdizione alla stregua di quanto sopra esposto e, soltanto in esito positivo, a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure di illegittimità formulate in ordine alle stesse.

2. L’accoglimento del ricorso per l’illustrato profilo assorbe l’esame degli ulteriori mezzi di impugnazione, con cui si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 (secondo motivo, proposto in via gradata rispetto al primo, ove si ritenesse resa dalla C.T.R. una pronuncia sulla giurisdizione), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c. per non aver ritenuto l’inammissibilità dell’impugnativa avente ad oggetto un estratto di ruolo (terzo motivo), violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per aver ricollegato l’invalidità del ruolo alla mancata prova della sua notifica (quarto motivo).

3. Accolto nei termini anzidetti il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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