Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1152 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10311/2016 R.G. proposto da:

Q.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Quenti,

domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Condominio “(OMISSIS)”, in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Cuneo, con domiciliato ex

art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Q.F., Q.N., Q.D., Q.S.

Qu.Fr.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1183 della Corte d’appello di Genova

depositata il 20 ottobre 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Il Condominio di (OMISSIS) sottoponeva a pignoramento un immobile appartenente ad M.A., per il pagamento delle spese condominiali. Q.G., marito della M., proponeva opposizione, deducendo di essere comproprietario dell’immobile, ricadente in comunione legale, nonchè condebitore delle somme dovute dalla moglie. Pertanto, chiedeva che, previa sospensione della procedura esecutiva, ne fosse dichiarata la nullità.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione.

Introdotto il giudizio nel merito, il Tribunale di Chiavari rigettava l’opposizione, nella contumacia degli eredi della M., nel frattempo deceduta.

Il Q. appellava la decisione. Nel corso del giudizio, le parti rappresentavano che, essendo intervenuta l’estinzione della procedura esecutiva, era conseguentemente venuto meno l’interesse alla definizione della causa nel merito e chiedevano quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Corte d’appello di Genova, previa qualificazione dell’opposizione originariamente proposta come opposizione agli atti esecutivi, escludeva di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, ritenendo pregiudiziale la declaratoria d’inammissibilità del mezzo di impugnazione.

Avverso tale decisione il Q. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, illustrato da successive memorie. Il Condominio ha resistito con controricorso. Gli eredi della M. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con l’unico motivo di ricorso, il Q. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 617 e 619 c.p.c. o, in subordine, degli artt. 617 e 615 c.p.c.

In particolare, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, avendo erroneamente qualificato l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anzichè come opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) o, in alternativa, opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Egli sostiene, infatti, che l’opposizione era funzionale a far accertare la sua qualità di comproprietario del bene staggito e condebitore; pertanto, l’intento non era di contestare il quomodo dell’esecuzione, quanto l’an della procedura stessa.

Inoltre, il Q. afferma che, stante il principio dell’apparenza, egli ha correttamente proposto appello avverso la sentenza di primo grado, poichè il Tribunale aveva, seppur implicitamente, qualificato l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Va esaminata anzitutto, per ordine logico, la questione della “apparenza”, la quale sarebbe da sola sufficiente a giustificare il mezzo impiegato dal Q. per impugnare la decisione di primo grado, a prescindere dall’effettivo contenuto dell’opposizione dallo stesso proposta.

La motivazione del Tribunale di Chiavari, come riportata da ricorrente, si compendia nelle seguenti affermazioni: “l’erronea instaurazione del pignoramento immobiliare anche sulla quota di proprietà di un mezzo del Q. dell’appartamento sito nel condomino in questione non determina nullità dell’intera procedura” e “l’omesso avviso ex art. 599 c.p.c. non costituisce una causa di invalidità della procedura instaurata”.

Dunque, il Tribunale si è posto un problema di validità del pignoramento e di vizi della procedura, ossia i temi tipici dell’opposizione agli atti esecutivi. Perciò, è del tutto priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe implicitamente qualificato l’opposizione come proposta dal terzo proprietario ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Semmai, è vero il contrario, ossia che se di qualificazione implicita può parlarsi, essa è senz’altro nella direzione di intendere l’opposizione come proposta ex art. 617 c.p.c. Di conseguenza, il principio dell’apparenza avrebbe dovuto condurre il Q. ad impugnare la decisione mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, piuttosto che proponendo appello.

Quanto al resto, la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche formulate dal ricorrente. L’opposizione proposta dal Q. è stata correttamente ascritta alla fattispecie di cui all’art. 617 c.p.c.

Il Q., infatti, non ha mai contestato il diritto del Condominio ad agire in executivis sull’immobile in comunione. Anzi, accampando – a giustificazione della propria opposizione – la circostanza che anch’egli era debitore del medesimo Condominio e che, pertanto, l’espropriazione si sarebbe dovuta rivolgere anche nei suoi confronti, ha sostanzialmente risolto il dubbio che poteva residuare circa la pignorabilità dell’immobile nella sua interezza, anzichè in ragione della sola quota spettante al coniuge obbligato.

Lo scopo del Q. non è stato neppure quello di sottrarre il bene all’esecuzione forzata. Al contrario, per le ragioni testè illustrate, egli ha sostenuto che l’espropriazione dovesse riguardare l’intero bene, così come pignorato dal Condominio, previa estensione anche a lui degli effetti del pignoramento.

In sostanza, il Q. si è limitato ad eccepire soltanto un vizio formale della procedura, costituito dalla mancata notificazione a lui degli atti della procedura o, quantomeno, dell’atto di pignoramento.

Anche nello stesso ricorso si legge: “l’omessa notifica al geom. Q. del titolo, del precetto e del pignoramento lo ha privato di tutta una serie di poteri, diritti, facoltà e garanzie che, nella sua qualità di condebitore/comproprietario, gli sono espressamente riconosciute dal codice di rito: basti pensare al fatto che il Condominio, con il suo illecito ed irrituale comportamento, ha privato il geom. Q. della possibilità di partecipare attivamente anche alla fase anteriore al pignoramento e alla fase stessa del pignoramento, che lui ben poteva ad esempio evitare mediante versamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario della somma per cui si procede” (pag. 7).

In conclusione, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che l’opposizione proposta dal Q. fosse volta a denunciare unicamente vizi formali della procedura, consistenti nell’omessa notificazione dell’atto di pignoramento e degli altri atti susseguenti, e, di conseguenza, l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Da ciò dipende l’inammissibilità dell’appello proposto dall’opponente avverso la decisione di primo grado.

Poichè l’accertamento circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la decisione è pregiudiziale a qualsiasi pronuncia, anche di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Sez. U, Ordinanza n. 15438 del 04/11/2002, Rv. 558210 – 01), correttamente l’appello è stato dichiarato inammissibile.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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