Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1152 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1152 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26891/2010 R.G. proposto da
B & B International Broker S.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa
dall’Avv. Vincenzo Miranda, con domicilio eletto in Roma, via Stimigliano,
n. 5, presso lo studio dell’Avv. Fabio Cociognotto;

ricorrente

contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,
n. 73/5/10 depositata il 19 luglio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Rilevato che la B & B International Broker S.r.l. unipersonale propone
ricorso per cassazione, con quattro mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle
entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato
l’appello da essa proposto, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento
con il quale l’Ufficio, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza, ha

2003, l’importo complessivo di € 5.331.913,00 relativo a corrispettivi
imponibili per cessioni di beni non fatturati e non dichiarati a fini fiscali
oltre che l’importo del plafond Iva che risultava utilizzato dalla
contribuente in misura superiore a quella spettante per legge;
considerato che con il primo motivo di ricorso la società contribuente
denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.,
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
nonché travisamento dei fatti, per non avere la C.T.R. tenuto conto
dell’archiviazione disposta in sede penale nei confronti del suo legale
rappresentante e per non avere inoltre considerato la natura effettiva
dell’attività ed il possesso di una idonea struttura organizzativa;
che con il secondo motivo la società denuncia inoltre, ai sensi dell’art.
360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge
27 luglio 2000, n. 212, per avere la C.T.R. erroneamente negato la
sussistenza del vizio di carente motivazione dell’avviso di accertamento,
da essa dedotto sotto il profilo dell’assenza di vaglio critico del materiale
istruttorio offerto dai verificatori;
che con il terzo motivo la ricorrente deduce poi violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione
all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R.
erroneamente ritenuto che, anche ai fini Iva, possa determinarsi la base
imponibile non in base ai corrispettivi pattuiti per i contratti di cessione
di beni e di prestazione di servizi ma in base al valore normale e a
percentuale di ricarico;
che con il quarto motivo la ricorrente infine denuncia, ai sensi dell’art.

2

recuperato a tassazione, a fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno d’imposta

360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione in
conseguenza della mancata ammissione di mezzi istruttori;
ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso;
che al riguardo è sufficiente rilevare, quanto all’archiviazione del
procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, in
disparte la dubbia ammissibilità della censura in relazione al requisito di

nessun vincolo o rilevanza se ne può trarre ai fini della presente
controversia tributaria e, dall’altro, che non può ascriversi a carenza
motivazionale il non aver averne fatto il giudice

a quo

neppure

menzione;
che per analoghe ragioni destituita di fondamento si appalesa altresì la
doglianza relativa alla mancata considerazione della «natura effettiva
dell’attività e del possesso di una idonea struttura organizzativa», anche
in tal caso difettando l’indicazione di specifici fatti controversi e decisivi,
univocamente emergenti dalle prove acquisite, che non sarebbero stati
valutati dal giudice di merito;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché
aspecifico, non confrontandosi con la effettiva

ratio decidendi della

decisione impugnata;
che non si ricava, invero, dalla motivazione, l’affermazione di una
regula iuris in contrasto con la norma richiamata, avendo i giudici a
quibus negato la fondatezza del motivo di gravame non già in base ad
un ipotetico disconoscimento dei requisiti che deve avere la motivazione
dell’atto impositivo o dell’effetto invalidante della loro eventuale
mancanza ma, ben diversamente, sulla scorta dell’accertamento in fatto
secondo cui l’Ufficio, nel caso di specie, «ha emesso l’avviso di
accertamento non per relationem al processo verbale di constatazione …
bensì sulla base di una puntuale elaborazione e valutazione critica del
contenuto dello stesso»;
che ne discende l’inammissibilità, come detto, della censura, in quanto
postulante un diverso accertamento di fatto ovvero, indirettamente,

3

autosufficienza, che, da un lato, stante la diversità dei piani valutativi,

mirata a contestare quello contenuto in sentenza, muovendo così però
su un piano estraneo al tipo di vizio dedotto (violazione di legge) e
sindacabile piuttosto attraverso la prospettazione di un vizio di
motivazione, nel rispetto dei presupposti e dei limiti di cui al num. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ.;
che per analoghe considerazioni si appalesa altresì inammissibile il

ricorso al valore normale dei beni per la determinazione presuntiva dei
corrispettivi non fatturati;
che non si ricava infatti dalla sentenza impugnata l’affermazione di
una regola di giudizio difforme alle norme che si assumono violate non
emergendo in particolare dai fatti, così come accertati in sentenza, che
l’Ufficio abbia proceduto alla determinazione dei corrispettivi non
fatturati sulla base di un ipotetico valore normale dei beni ceduti, né
tanto meno che tale criterio sia stato avallato dai giudici d’appello;
che quanto poi alla ritenuta legittimità della applicazione, da parte
dell’Ufficio, di una «congrua percentuale di ricarico», la censura della
ricorrente, in quanto volta a negare in radice la legittimità, in tema di
Iva, del ricorso a siffatto metodo presuntivo, in assenza di specifiche
contestazioni circa i criteri in concreto utilizzati per tale determinazione,
si appalesa infondata;
che costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza di questa
Corte l’affermazione secondo cui in tema di IVA, la circostanza che
un’impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di
molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di
ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale
anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte
dell’Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell’art.
54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente potere di
applicare anche una diversa percentuale di ricarico (v. ex aliís Cass.
06/12/2011, n. 26167; v. anche Cass. 09/06/2017, n. 14370);
che è infine inammissibile il quarto motivo, in mancanza di alcuna

4

terzo motivo nella parte in cui con esso si lamenta l’illegittimo avallo del

specifica indicazione circa i mezzi di prova che, richiesti, sono stati
negati dal giudice di merito;
che al riguardo occorre rammentare che, secondo indirizzo consolidato
nella giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione
siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della
sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a

specie in nessuna misura assolto — di indicare specificamente i mezzi
istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova,
nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso
accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la
pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire
al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (v. ex aliis
Cass. 22/02/2007, n. 4178);
che in ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto
pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità
liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso il 25/10/2017
Il Presidente
(Aurelio Cappabianca)

n

mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere — nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA