Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1152 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26567-2015 proposto da:

D.G., D’.RO. – RICORRENTI CHE NON HANNO

DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– ricorrenti non costituiti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria

con funzione di Recupero Crediti, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BONCOMPAGNI 93 presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA LOVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSMO QUARATO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 27/02/2015 e depositata il

18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ricevuta, in data 11 giungo 2015, notificazione ad istanza di D’.Ro. e D.G. di un ricorso per cassazione contro la sentenza resa inter partes nel marzo del 2015 in grado di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, hanno notificato ai ricorrenti un controricorso e provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso nell’inerzia dei medesimi.

p.2. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.3. La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.2. La trattazione del ricorso può avvenire ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto il esso appare improcedibile, in quanto i ricorrenti non hanno provveduto al suo deposito nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.

In proposito, ai fini della giustificazione dell’iscrizione a ruolo del ricorso da parte dell’intimata, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’ improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.” (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008, ex multis).

La banca resistente, in mancanza del deposito del ricorso principale, ha dunque legittimamente provveduto all’iscrizione a ruolo depositando il suo controricorso notificato. Si rileva che essa ha depositato la copia notificata del ricorso principale, onde dimostrare che esso il ricorso le era stato notificato.

Il ricorso appare, dunque, improcedibile.”.

p.2. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto invece della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis e versato dal resistente iscrivente a ruolo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il diritto alla rifusione del contributo unificato, se corrisposto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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