Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11519 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24577/2008 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONACELLI Mario, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.L., con ricorso depositato il 10 ottobre 2007, lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa proposta dinanzi al tribunale di Perugia, chiedeva alla Corte d’appello di Firenze la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto depositato il 24 gennaio 2008, condannava il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 13.350,00, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 500,00, distratte in favore dell’avv. Mario Monacelli. Il M. ha proposto ricorso a questa Corte, atto notificato al Ministero della giustizia in data 9 ottobre 2008, lamentando la violazione della tabella relativa alla liquidazione di onorari e diritti di procuratore. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si censura il decreto impugnato per avere liquidato le spese giudiziali seconde l’art. 50 della tariffa forense, riguardante i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, anzicchè secondo le voci della tariffa attinenti ai procedimenti contenziosi, così liquidando forfettariamente Euro 500,00, mentre dovevano essere liquidati complessivamente Euro 1.339,87.

Il ricorso è fondato, dovendo riaffermarsi il principio (ex multis Cass. 17 ottobre 2008, n. 25352) secondo il quale ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, non rientrando tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3).

Ne consegue la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla quantificazione delle spese della causa dinanzi alla Corte d’appello, che si liquidano, ex art. 384 c.p.c., in conformità delle tabelle dei diritti e onorari per i procedimenti contenziosi, nella misura di Euro 600,00 per diritti e Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, confermandosene la distrazione in favore dell’avv. Mario Monacelli.

All’accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo in favore dell’attore, in mancanza di richiesta di distrazione per questa fase.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla misura delle spese liquidate e decidendo nel merito le liquida nella misura di Euro 600,00 per diritti e Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, confermandosene la distrazione in favore dell’avv. Mario Monacelli. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento altresì, in favore dell’attore, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, non essendone stata richiesta la distrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA