Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11518 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22343/2005 proposto da:

M.L. P.IVA (OMISSIS), titolare della IMPRESA

COSTRUZIONI EDILI MUGELLI CARLO & FIGLIO DI LEONETTO MUGELLI,

ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso

lo studio dell’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CAVALLUCCI Eugenio, BERTI CARLO;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ZINI Adolfo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSATI GIANFRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI con delega rappresentato

dell’Avvocato CAVALLUCCI EUGENIO difensore dei ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ZINI ADOLFO difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. – L.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Firenze su istanza di M.L. titolare dell’impresa costruzione edile M.C. e figli di M.L., ditta individuale, per il pagamento della somma di L. 24.200.000, per aver eseguito lavori di modifiche interne all’appartamento di L.A.. Chiedeva in via riconvenzionale la statuizione della compensazione con un credito professionale di L.A., di pari importo, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte nell’interesse del M.. Si costituiva M.A., il quale eccepiva che il credito in compensazione si riferiva alla società per azioni COGEFI di cui egli – che aveva agito in via monitoria – era un socio per altro con quota minoritaria. Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione perchè infondata e ad un tempo riteneva non potersi operare la compensazione. Proponeva appello il L. chiedendo la riforma della sentenza e si costituiva il M.. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 479/2005, riformava la sentenza di primo grado. Compensava i due crediti di cui si è detto.

Osservava la Corte territoriale che il Tribunale non aveva tenuto conto che il credito della pretesa monitoria per quanto riferibile al M. quale titolare dell’impresa costruzione edile M. C. e figlio di M.L., era pur sempre riconducibile al M.C., perchè, essendo l’impresa de qua una ditta individuale, vi era perfetta identità e coincidenza tra la persona fisica M.L. e il titolare. A sua volta il credito di L. era riferibile a prestazioni resi in favore del M. non quale titolare dell’impresa di cui si è detto ma in proprio nella diversa veste di socio azionista della COGEFI spa. Osservava altresì che non rilevava il fatto che il M. avesse conferito l’incarico anche nell’interesse e per conto di altri soci, perchè in ogni caso escutibile per l’intero quale obbligato solidale.

c) Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.L. per quattro motivi, consegnati ad un atto di ricorso notificato il 7 settembre 2005. Resiste L. con controricorso notificato il 24 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – Carenza assoluta di motivandone in ordine all’affermazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze di inattendibilità dei testi Lo. e C., essendo stato ritenuto al contrario “particolarmente attendibile il teste T.”. 2. – Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente lamenta. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla statuizione avere il teste T., definito, particolarmente attendibile, dimostrato, inequivocabilmente, doversi riferire la perizia del L., circa il valore del patrimonio della Cogefi s.p.a., all’azionista M. personalmente e non alla società.

Questi motivi (possono essere) e vanno esaminati unitamente, per quanto questo secondo è un approfondimento del primo. Con entrambi i motivi, il ricorrente ritiene che avrebbe errato la Corte di appello di Firenze per non aver motivato la statuizione di inattendibilità di due testi e per aver ritenuto senza giustificazione alcuna particolarmente attendibile altro teste.

1.1. – la censura non può essere accolta. La Corte territoriale ha motivato il suo giudizio di inattendibilità, non solo considerando che i testi Lo. e C. non fossero attendibili perchè portatori di un interesse coincidente con quello del M., ma, anche, considerando che la deposizione di questi, testi conteneva una – sia pure indiretta contraddizione. Così come ha dato ragione dell’aver ritenuto particolarmente attendibile il teste T.;

laddove ha affermato che questi era un terzo; commercialista professionista della Cogefi s.p.a. Tuttavia, la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito, cioè, una diversa valutazione della prova testimoniale, che è inammissibile nel giudizio di cassazione.

1.2. – Va osservato che affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero, che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta”. Violazione e falsa, applicazione dell’art. 2325 c.c., comma 1, essendo stato ritenuto l’azionista M. responsabile per un’obbligazione concernente esclusivamente la Cogefi s.p.a.. Avrebbe errato la Corte territoriale per non aver considerato che l’obbligazione relativa alla perizia del Dott. L. circa il patrimonio della Cogefi s.p.a. non poteva che gravare esclusivamente sulla Cogefi, essendo stata richiesta per conto della stessa.

3.1. – Il motivo è infondato. Non esiste alcuna prova che l’incarico a L. sia stato conferito dalla società Cogefi, sia pure per il tramite di M.. Piuttosto, come afferma esplicitamente la Corte territoriale, esiste prova che l’incarico a L. sia stato conferito dal M. quale diretto interessato ad una perizia ex L. n. 102 del 1991, relativa al “capital gain” sul valore delle quote azionarie della Cogefi s.p.a..

4. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., essendo stata applicata la compensazione tra un credito del M. nei confronti del L. ed un credito del L. nei confronti della Cogefi s.p.a..

4.1. – Tale motivo è infondato per quella stessa ragione di cui si è già detto in ordine ai motivi precedenti.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 più Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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