Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11518 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16684/2014 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tiepolo, 21,

presso lo studio dell’avvocato De Belvis Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dori Marco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Casa Cura Villa Maria s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle

Gioie, 13, presso lo studio dell’avvocato Valensise Carolina,

rappresentata e difesa dagli avvocati Borghesi Domenico, Zini Luca,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1874/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23 ottobre 2013 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte da G.E. al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei lodi, parziale e definitivo, pronunciati in relazione alla controversia insorta con Casa di cura Villa Maria s.p.a.

La Corte ha rilevato: a) che il vizio del lodo parziale denunciato in relazione all’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del 2006, era in realtà insussistente, giacchè il n. 2 prevede la nullità del lodo quando gli arbitri non siano stati nominati con le forme e i modi prescritti nei capi I e II del titolo VIII, laddove la G. non aveva dedotto alcuna violazione delle norme contenute nei capi predetti, essendo, peraltro, incontroverso che la designazione dei tre arbitri fosse avvenuta in conformità alla previsione della convenzione d’arbitrato, la cui validità non formava più oggetto di contestazione; b) che l’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 3 contempla il caso del lodo pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro, ossia un’ipotesi non ricorrente nel caso di specie; c) che, in generale, la qualità rivestita dal soggetto designatore dell’arbitro, ossia la qualità di socio di una delle parti, non poteva riflettersi sulla validità della clausola compromissoria, perchè legata ad una circostanza contingente connessa alla singola persona fisica che rivestiva la carica di Presidente della Camera di Commercio di Rimini, ed era destinata al più a configurare un caso di ricusazione che la G. non aveva fatto valere nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della nomina o dalla conoscenza della causa di ricusazione; d) che, quanto all’impugnazione del lodo definitivo, emergeva dall’esame dello stesso che esso era sorretto da ampia motivazione su tutti i pretesi vizi denunciati, con la conseguenza che i motivi di impugnazione esprimevano inammissibili critiche di merito alla decisione arbitrale; e) che ciò valeva anche con riguardo alla dedotta impossibilità dell’oggetto della clausola statutaria, che escludeva dalla nozione di trasferimento rilevante ai fini del previsto diritto di prelazione, il caso del soggetto conferente che possedesse, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale della conferitaria, a sua volta già socia della società.

3. Avverso tale sentenza la G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Casa di cura Villa Maria s.p.a., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla G., la quale non aveva denunciato l’invalidità della clausola compromissoria, ma l’invalida costituzione del collegio arbitrale per l’incompatibilità in concreto del designatore individuato nel Presidente della Camera di Commercio di Rimini.

La doglianza è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale i vizi fatti valere non erano riconducibili alle cause indicate nell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3.

In altre parole, non sussiste il vizio lamentato e la ratio decidendi appena ricordata è completamente trascurata.

Le ulteriori considerazioni dedicate ad abundantiam dalla Corte territoriale al profilo sostanziale della vicenda, evocando la possibilità per la G. di valersi dell’istituto della ricusazione, non elidono, all’evidenza, il significato decisivo di quelle sopra indicate.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, neppure considerato nella sentenza impugnata.

La censura è inammissibile.

Emerge dalla sentenza impugnata che gli arbitri avevano escluso l’applicabilità della norma in esame perchè la clausola compromissoria era stata conclusa prima dell’entrata in vigore della norma ricordata. Siffatta statuizione non solo non risulta impugnata dinanzi alla Corte d’appello, ma, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, era stata oggetto addirittura di condivisione da parte della G..

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 815 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che tale norma concerne la ricusazione degli arbitri e non dei designatori: l’art. 815 c.c., si aggiunge, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di applicazione analogica.

La doglianza è inammissibile.

Come si è osservato sopra, analizzando il primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha escluso che il vizio relativo alla lamentata incompatibilità del designatore fosse riconducibile a quelli denunciati dalla ricorrente.

Le ulteriori considerazioni dedicate alla possibilità di valersi della ricusazione, esprimono una distinta ratio decidendi, indicata ad abundantiam, giacchè le considerazioni sopra ricordate sono idonee a fondare autonomamente la decisione.

Ora, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (v., ad es., Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). 4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. o, alternativamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione apparente, in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della delibera assembleare, ai sensi dell’art. 2379 c.c., per impossibilità giuridica dell’oggetto o per incertezza sul significato dell’espressione “trasferimento” o sull’effettiva titolarità delle azioni.

Il merito della controversia riguarda la dedotta invalidità della delibera dell’assemblea straordinaria della Casa di cura Villa Maria s.p.a., che aveva modificato la clausola statutaria concernente la disciplina del diritto di prelazione estendendolo al caso del conferimento delle azioni ad altra società – esplicitamente incluso nella nozione di “trasferimento” -, con l’unica eccezione della “ipotesi in cui il soggetto conferente possegga direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale sociale della conferitaria a sua volta già socia della società”. Secondo la ricorrente, quest’ultima eccezione, escludendo dalla nozione di trasferimento lo specifico conferimento operato da parte del socio maggioritario, renderebbe tale atto privo di qualificazione giuridica e genererebbe incertezza sulla effettiva titolarità delle azioni. La doglianza è infondata.

La Corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi sulla questione, perchè ha osservato che la clausola statutaria aveva semplicemente ampliato la nozione di trasferimento “a fronte del quale scattava il diritto di prelazione”.

Per queste ragioni, non emerge alcun riflesso della clausola rispetto a profili qualificatori diversi da quelli rilevanti ai fini dell’esistenza del diritto di prelazione.

Il collegio arbitrale ha ritenuto, peraltro in armonia con la chiara lettera della clausola, che il conferimento del socio maggioritario non fosse considerato trasferimento solo ai fini del “comma precedente”, ossia solo con riguardo all’obbligo di denuntiatio.

Per tale ragione, il rilievo della Corte d’appello, secondo cui le critiche della G. investivano semplicemente la motivazione della decisione arbitrale, non configura alcuna omessa pronuncia, perchè è fondato su una puntuale disamina della decisione stessa e delle critiche rivolte dalla ricorrente in quella sede.

La conclusione è conforme all’indirizzo di questa Corte in forza del quale in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823 c.p.c., n. 3, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. 18 maggio 2018, n. 12321).

5. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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