Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11517 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22348/2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS), A.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANARA DANIELE;

– ricorrenti –

contro

M.B., (OMISSIS), F.L.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASTROGIORGIO Claudio;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 1044/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Granara Daniele difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.B. e F.L. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona A.P. e C.R. per sentirli condannare alla rimozione delle parti di un manufatto edificato in violazione di accordi intervenuti fra gli attori e B.L. in D., dante causa dei convenuti.

Gli istanti assumevano che i convenuti, comproprietari di un’unità immobiliare sita sul terreno confinante con il loro, avevano eretto una veranda prospiciente la proprietà attorea, avanzando tale costruzione sino al confine, in palese violazione dell’ accordo intervenuto in data 29 marzo 1983 fra i coniugi M. – F. e la Ediltoirano di Bruzzone L. e C. s.n.c., dante causa dei convenuti, in cui era stabilito che gli acquirenti avrebbero potuto “erigere costruzioni, aprire luci e vedute, avanzare sporti, a distanza dal confine con la restante sua proprietà a nord, anche inferiore a quella prevista dalle vigenti norme di legge e di regolamenti locali, purchè non inferiore a due metri”.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali assumevano di avere edificato il manufatto de quo, avanzando sino ai confine fra le due proprietà in virtù di un accordo che sarebbe intervenuto fra i coniugi M. – F. e il costruttore dante causa dei convenuti; spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in relazione all’asserita responsabilità precontrattuale degli attori che avrebbe ingenerato un affidamento circa la volontà di consentire l’edificazione dell’immobile a confine.

Con sentenza n. 812/01 il Tribunale di Savona rigettava la domanda proposta dagli attori.

Con sentenza dep. il 18 dicembre 2004 la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’impugnazione proposta dagli attori, ne accoglieva la domanda, ritenendo che, in violazione degli accordi intercorsi fra gli attori e la dante causa dei convenuti, questi ultimi – a stregua di quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio – avevano violato le distanze, essendo stata la veranda realizzata sul muretto che rappresentava il confine: su quest’ultima circostanza – si osservava in sentenza – le distanze non erano state contestate dai convenuti i quali, costituendosi in giudizio, avevano dedotto la legittimità della costruzione, invocando un diverso accordo intervenuto con il loro causa.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione A. P. e C.R. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

Resistono controricorso gli intimati

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) nonchè violazione dell’art. 950 cod. civ., censurano la decisione gravata che, nel ritenere il confine fra le proprietà delle parti rappresentato dal muretto sul quale era stata realizzata la veranda di essi convenuti recependo acriticamente le errate e inveritiere risultanze fornite dal C.T.U., aveva omesso l’esame dei riferimenti di cui all’atto del 29-3-1983, in cui era ben individuato e descritto il confine fra i mappali 82 e 83, male interpretando gli accordi intercorsi fra le parti; con l’atto del 3.7.1985 essi esponenti avevano acquistato fino al muretto: il consulente tecnico, pur avendo rilevato che la linea di confine risulterebbe ricadere nel terreno di proprietà M., non ne aveva tratto le conseguenze e non aveva risposto al quesito posizionando la linea di confine; il consulente aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dalle parti che non avevano mai ammesso che il muro rappresentava il confine, come emerso da quanto al riguardo rilevato dal consulente di parte geom. Ci.: in realtà, fra i due fondi esisteva una striscia di terreno di proprietà della società costruttrice; erroneamente la sentenza non aveva considerato le mappe catastali secondo quanto prescritto dall’art. 950 cod. civ.; non aveva tenuto conto che la veranda era totalmente interrata all’interno dell’edificio e non poteva costituire volume calcolabile ai fini delle distanze, essendosi i convenuti limitati a chiudere l’area del balcone.

Il motivo va rigettato.

La doglianza si risolve nella censura nella valutazione compiuta dai Giudici in ordine alla determinazione del confine ovvero che il muro sul quale era stata realizzata la veranda costituisse la linea di confine fra le proprietà delle parti in causa.

Orbene, la determinazione del confine non ha formato oggetto di dibattito fra le parti, avendo i Giudici di appello rilevato che tale confine non era stato mai contestato dai convenuti, i quali infatti avevano incentrato le proprie difese esclusivamente sull’accordo da loro invocato per sostenere la legittimità della costruzione fino al confine.

I ricorrenti allora, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbero dovuto dimostrare di avere ritualmente formulato la relativa contestazione, non solo indicando l’atto con il quale l’avevano formulata ma anche trascrivendo il testo integrale in cui la stessa era contenuta, così come avrebbero dovuto per esteso riportare il testo integrale dei verbali delle operazioni di consulenza e i passi salienti della stessa consulenza, essendo evidentemente del tutto insufficiente lo stralcio di alcune frasi estrapolate, che non consente di verificare la decisività delle questioni poste (Cass. 13845/2007; 7078/2006; 4885/2006;

17639/2004), dovendo qui ricordarsi che il vizio di motivazione è configurabile quando si dimostri che l’omesso insufficiente o erroneo esame di un di mezzo di prova abbia con certezza portato a una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, perchè in caso contrario la deduzione si risolverebbe nella inammissibile richiesta di rivalutazione di un elemento probatorio, sollecitando un riesame del merito che è evidentemente sottratto al sindacato di legittimità: è appena il caso di aggiungere che il giudice di legittimità non può esaminare gli atti processuali, se non nel caso di error in procedendo (che nella specie, per quel che si è detto, non ricorre).

Parimenti inammissibili sono le censure con le quali è stato dedotto l’omesso esame dell’atto del 1983, laddove sarebbe riportato l’esatto confine, ed è stata denunciata l’erronea interpretazione degli accordi intercorsi fra le parti anche con riferimento al contratto del 3-7-1985: qui occorre rilevare – oltre al difetto di autosufficienza del ricorso (non essendo stato trascritto il testo integrale dei predetti atti) – che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione, o per violazione delle regole ermeneutiche, che nella specie non sono stati neppure specificamente dedotti, atteso che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

La denunciata violazione dell’art. 950 cod. civ., è insussistente, posto che, per quel che si è detto, è stata esclusa l’incertezza del confine fra le proprietà delle parti.

Il riferimento al posizionamento della veranda all’interno dell’edificio, tale da escludere che la stessa possa costituire aumento di volume, è questione nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità, non essendo stata trattata dalla sentenza impugnata: eventualmente i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare di avere proposto la questione nel giudizio di merito.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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