Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11517 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26014/2008 proposto da:

B.F.S. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA Giunio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUNIO MASSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Genova depositato il 9 maggio 2007, il Signor F.B.S. chiese che il Ministero della giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all’eccessiva durata di un procedimento civile instaurato con citazione in data 25 gennaio 1997, che era stato definito in primo grado con sentenza 29 novembre 2005, gravata di appello.

Con decreto 1 ottobre 2007, la Corte di appello, accertato che la causa non aveva delle peculiarità che potessero giustificare una durata superiore a quattro anni in primo grado, ritenuta normalmente ragionevole, condannò l’amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale per la durata eccedente il termine ragionevole, determinata in quattro anni e mezzo, della somma di Euro 4.500,00, oltre alle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 400,00 per diritti di procuratore e Euro 450,00 per onorari.

Avverso questo decreto, non notificato, il Signor F.B. ha proposto ricorso per Cassazione notificato a mezzo posta il 23 ottobre 2008 al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con quattro motivi di ricorso, illustrati anche con memoria.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 27 novembre 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 3, 4 e 5 e art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per avere la corte del merito considerato ragionevole la durata di quattro anni di una controversia di non particolare difficoltà, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si formula il quesito di diritto, con il quale si chiede di dichiarare violata la L. n. 89 del 1991, l’art. 6 della Convenzione europea, nonchè i principi da ritenersi vincolanti fissati nelle decisioni CEDU sulla durata ragionevole del processo, che deve parametrarsi per il primo grado in anni tre, ed essere calcolato sino alla data della, definitività della sentenza.

Il motivo è fondato. Nell’impugnato decreto, infatti, la corte territoriale ha determinato in quattro anni la durata ragionevole di un giudizio di primo grado privo di elementi di particolare complessità, discostandosi dal parametro CEDU di durata ragionevole di un processo in primo grado, stabilito in tre anni, senza alcuna motivazione.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione del decreto, con assorbimento di tutti gli altri motivi. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori accertamenti di fatto, con la determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, in primo grado, in tre anni, e con la liquidazione a favore della parte ricorrente della somma di Euro 5.050,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla domanda.

Devono inoltre essere poste a carico della parte soccombente le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, senza tener conto delle spese non documentate o non ripetibili per vacazioni e trasferte.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di Euro 5.050,00, oltre agli interessi legali dalla domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 1.300,00, di cui Euro 500,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; e per il presente giudizio in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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