Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11517 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24066-2015 proposto da:
EQUITALLA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VETURIA 44, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
e contro
D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentata
e difesa dall’avvocato NICOLA LONOCE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 964/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame svolto dall’attuale parte ricorrente e confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la contribuzione pretesa da Equitalia con cartella di pagamento, per decorso della prescrizione quinquennale;
2. avverso tale sentenza ricorre Equitalia Sud s.p.a. con ricorso affidato ad un unico motivo con il quale, denunciando violazione di legge, ritiene difforme la decisione rispetto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 4338/2014);
3. le parti intimate hanno resistito con controricorso, la D. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività;
4. l’INPS ha prestato adesione, con il controricorso, alle doglianze formulate dalla parte ricorrente;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla società controricorrente, dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 aprile 2015 e il ricorso per cassazione è stato consegnato, per la notifica, all’agente notificante il 9 ottobre 2015, giorno utile alla stregua del termine lungo semestrale previsto dal novellato art. 327 c.p.c., applicabile, ratione temporis, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009 (v., sul discrimine temporale, ex multis, Cass. 6784/2012);
7. sul computo del termine lungo semestrale vale richiamare, da ultimo, Cass. 24 ottobre 2016, n.21383 che ha precisato che per tale termine – come per tutti quelli mensili o annuali – si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema di computo civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;
8. tanto premesso, la sentenza impugnata risulta conforme ai principi affermati, da ultimo, da Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397, di seguito riportati;
9. “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.;
10. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
11. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.;
12. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (così Cass., Sez. U. 23397/2016cit.);
13. Il ricorso deve, pertanto, rigettarsi, con compensazione delle spese del giudizio in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite della Corte;
14. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017