Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11516 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 628/2005 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA PER LE CONDOTTE D’ACQUA S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in proprio e quale mandataria dell’Associazione

Temporanea di Imprese costituita tra Società Italiana per le

Condotte d’Acqua S.p.a., Società per il Risanamento di Napoli

S.p.a., F.lli Dioguardi S.p.a., ItalEdil – Italiana di Edilizia

Industrializzata S.p.a. (ora Garboli Rep.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato LUPONIO Ennio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALVINO MARCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26,

presso l’avvocato CANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARONE Edoardo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO LUPONIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17.11.1997, in base alla Convenzione di concessione formalizzata nell’atto di repertorio n. 10 del 5.08.1981 e nel successivo atto di integrazione, con cui, nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale, era stata affidata in concessione la costruzione di 6 edifici residenziali in (OMISSIS), la Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’ATI, notificava al committente Comune di Napoli domanda di arbitrato inerente alla riserva n. 4 apposta in calce allo stato di avanzamento lavori n. 34 del 28.01.1992 e relativa ai danni subiti ed ai maggiori oneri sostenuti nel periodo compreso tra il 26.02.1990 ed il 2.08.1991, a seguito della sospensione dei lavori disposta a causa dell’abusiva occupazione del cantiere da parte di terzi, lavori che erano stati poi ripresi nel 1992 e portati a compimento.

Con atto di citazione notificato il 26.09.2000, il Comune di Napoli impugnava per nullità il lodo arbitrale sottoscritto dagli arbitri il 23.09.1999 e notificato il 13.05.2000, lodo con il quale gli arbitri avevano condannato l’ente locale a pagare anche la somma di L. 736.356.446 per interessi maturati sull’importo del risarcimento anno per anno rivalutato, con riferimento al periodo intercorso tra il 13.11.1990, data media del periodo d’insorgenza del danno, e la data di pronuncia del lodo.

Il Comune di Napoli chiedeva che, affermata la nullità parziale del lodo, fosse ridimensionata la sua condanna al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, dal momento che, trattandosi di responsabilità contrattuale da inadempimento, la loro decorrenza andava fissata alla data d’introduzione del giudizio arbitrale.

Si costituiva in giudizio la Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’ATI, chiedendo con la comparsa di costituzione l’accoglimento di tutte le domande non accolte nel giudizio arbitrale e sostenendo che essendosi in presenza di un fatto illecito l’avversata decorrenza degli interessi era conforme a diritto.

Con sentenza del 9.01-20.02.2004, la Corte di appello di Napoli, decidendo in via rescindente e rescissoria:

a) accoglieva l’impugnativa principale, dichiarava inammissibile l’impugnativa incidentale e, per l’effetto, dichiarava la nullità parziale del lodo nella parte della liquidazione per interessi della somma di L. 736.356.441;

b) in rescissorio liquidava per interessi fino alla data di pronuncia del lodo la minore somma di Euro 43.989,61;

c) confermava il regime delle spese stabilito in sede arbitrale;

d) compensava per intero tra le parti le spese dell’impugnativa.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

a) quanto al primo motivo dell’appello del Comune circa la distorta applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, congiunta ad una distorta applicazione delle norme disciplinanti l’appalto pubblico;

– che gli arbitri, nella valutazione del sinallagma, avevano ritenuto violata dal Comune concedente l’obbligazione a suo carico di rimuovere l’ostacolo imprevisto, costituito dall’abusiva occupazione del cantiere, evento non imputabile nel momento iniziale a nessuna delle due parti, rimozione che costituiva atto dovuto di cooperazione e presupposto necessario perchè l’appaltatore potesse continuare ad adempiere la sua prestazione;

– che la soluzione della lite non poteva ritenersi difforme dai principi generali in tema di appalto pubblico, essendosi fatta applicazione di una fattispecie di responsabilità conforme a diritto, modellata dal superamento della previsione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, ed avallata dalle pronunce di questa Corte di legittimità, laddove, come nella specie, i lavori erano stati poi portati a compimento che, quindi, non era censurabile la decisione arbitrale di liquidare somme per maggiori oneri derivati dalla maggiore durata dei lavori, una volta ascritta la maggiore durata a responsabilità dell’amministrazione, per violazione dell’obbligazione dagli arbitri stimata a carico dell’amministrazione pubblica concedente, di fare cessare la permanenza del fatto del terzo, così inosservando il dovere di cooperazione alla soluzione del problema di sgombero degli occupanti abusivi;

b) che, invece, fondato era il secondo motivo dell’impugnativa del Comune, essendo in effetti gli arbitri incorsi nell’inosservanza di regola di diritto, laddove avevano anticipato al 13.11.1990 la decorrenza degli interessi, in luogo di fissarla alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, atto che aveva comportato la costituzione in mora del concedente debitore, necessaria secondo la previsione di cui all’art. 1219 c.c., non incompatibile con la natura come di valore del credito, perciò rivalutabile e rivalutato, e nella specie non integrata da atti anteriori, quali la formulazione della riserva inidonea a tal fine;

c) che inammissibile era l’impugnativa incidentale accennata dalla convenuta in apertura della comparsa di costituzione, con una richiesta “fin da ora”di accoglimento di tutte le domande non accolte nel giudizio arbitrale, non potendosi in sede di impugnativa chiedere ex abrupto il rifacimento del giudizio degli arbitri e dovendosi per opportunità anche sottolineare che nell’impugnazione del lodo arbitrale il requisito della specificità dei motivi assume connotati di maggiore rigorosità rispetto a quanto è richiesto per il giudizio di appello dall’art. 342 c.p.c., e che in ogni caso l’impugnativa non si configura come appello, essendo più limitatamente diretta all’accertamento dell’inosservanza di principi e norme di diritto da parte degli arbitri in sede di formazione del loro giudizio. Avverso questa sentenza la Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 29.12.2004 – 5.01.2005. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso notificato il 12.02.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la Società Italiana per le Condotte d’Acqua denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 829 c.p.c., comma 2, per insufficiente motivazione della pronuncia sulla decorrenza degli interessi e per violazione delle norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, per l’individuazione della natura ed il computo degli interessi da responsabilità extracontrattuale per danno da sospensione nei lavori pubblici ed in relazione agli artt. 1218 e 1223 c.c.”.

In sintesi la società ricorrente si duole dell’attuata decurtazione del suo credito per interessi rinveniente dalla posticipazione della relativa decorrenza al momento della costituzione in mora del Comune, sostenendo che la disciplina dei lavori pubblici è dettata da norme speciali e non dai principi generali in tema di obbligazioni e che i giudici di merito sono incorsi in errore di diritto non considerando che la disciplina della decorrenza degli interessi invocata dall’impresa e riconosciuta dal Collegio arbitrale, costituisce responsabilità aquiliana derivante dalla violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, per danno extracontrattuale (derivante dall’inadempimento di norma cogente).

Il motivo non è fondato.

La Corte distrettuale ha ritenuto sia che il tenore del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, in tema di sospensioni legittime dei lavori, non ostasse all’accoglimento della pretesa risarcitoria formulata dalla Società Italiana per le Condotte d’Acqua e sia che la responsabilità del Comune dovesse essere individuata nella mancata rimozione dell’ostacolo che aveva portato alla protratta sospensione dei lavori, integrante inadempimento dell’obbligazione contrattuale di cooperazione (in tema, cfr. 200610052). La ritenuta violazione da parte del Comune degli obblighi di comportamento convenzionalmente a suo carico non è stata specificamente impugnata dalla società ricorrente, che si è limitata a ricondurre genericamente la vicenda dannosa nell’ambito della responsabilità extracontrattuale dell’ente locale per violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 (e segnatamente per inadempimento di norma cogente), con richiamo a fonte di addebito non coincidente con il decisum ed in ogni caso con teorico, erroneo riferimento a responsabilità d’indole non contrattuale (cfr. Cass. 197800021).

D’altra parte, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (con il computo della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione), gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, o di altro atto idoneo alla Costituzione in mora, non dalla data dell’evento dannoso, la quale segna il “dies a quo” di detti interessi solo nel diverso caso del risarcimento per responsabilità extracontrattuale, ove il fatto illecito pone automaticamente in mora il debitore (tra le numerose altre, cfr. Cass. 198902395; 200909338).

2. “Violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 829 c.p.c. e n. 5 in relazione al medesimo art. 829 c.p.c.”.

La società ricorrente censura la declaratoria d’inammissibilità della sua impugnativa incidentale, sostenendo che non aveva inteso proporre alcun gravame incidentale ma soltanto richiamare in subordine e per l’ipotesi di giudizio rescissorio le domande già formulate nel giudizio arbitrale.

La censura è inammissibile, risolvendosi in mera critica rivolta all’esercizio da parte della Corte distrettuale, del suo insindacabile potere d’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti che da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. tra le altre, Cass. 200820373). Nella specie, la Corte distrettuale ha, come doveva, deciso sulle domande proposte in via condizionata dalla ricorrente, una volta avveratasi l’evento cui erano state subordinate, ritenendo preclusa la relativa ammissibilità per ragioni che sono rimaste non impugnate, inerenti sia alla loro indeducibilità ex abrupto, ossia non mediata dalla contestuale impugnativa del lodo e sia, con encomiabile scrupolo, al difetto di specificità dei motivi, per il caso che fossero state interpretabili come una “sorta di impugnativa incidentale accennata”.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della Società soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A. a rimborsare al Comune di Napoli le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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