Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11515 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 706-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO ed ENIANUELE DE

ROSE;

– ricorrente –

contro

SGM STAMPAGGIO GOMME MOLISE SRL, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Campobasso dichiarava inammissibile il gravame, avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale, svolto dall’INPS chiedendo il rigetto dell’opposizione relativamente alle somme non rientranti nella normativa emergenziale di sospensione per sisma, con conferma in parte qua della cartella opposta;

2. per la Corte territoriale l’interesse dell’INPS ad una pronuncia di parziale legittimità della cartella esattoriale avrebbe dovuto essere espresso fin dal giudizio di primo grado, introducendo una specifica domanda, nella forma riconvenzionale subordinata all’ipotesi di accoglimento dell’opposizione per le diverse ragioni fondate dall’opponente (ed incentrate sulla normativa statale emergenziale a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002);

3. conseguentemente, per essersi l’INPS limitato a chiedere il rigetto in toto dell’opposizione e in difetto di deduzioni relativamente all’importo della contribuzione per il mese di cui si trattava (dicembre 2005), riteneva la Corte molisana che se pur risolta la questione, in diritto, nel senso favorevole all’INPS, sarebbe comunque mancata la domanda riconvenzionale sul quantum sulla quale statuire;

4. l’INPS impugna la sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo con il quale, deducendo violazione di legge, denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 34 e art. 416 c.p.c.;

5. le parti intimate non hanno resistito;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. è principio già ripetutamente affermato da questa Corte che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente al all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr., ex plurimis, Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; Cass. 6 settembre 2012, n. 14963);

8. non costituisce, pertanto, domanda nuova – come tale inammissibile – la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, formulata nell’atto di appello dall’ente previdenziale che, in primo grado, si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima ed il rigetto dell’opposizione;

9. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte territoriale di Napoli che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua dei principi che precedono;

10. al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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