Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11515 del 03/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2016, (ud. 24/03/2016, dep. 03/06/2016), n.11515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE ENPAM, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GULLI TOMMASO 11 sc. C int. 1, presso lo studio dell’avvocato

DIOTALLEVI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

STUDIO FISIOKINESITERAPICO ACCADEMIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio

dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONI PAOLO, giusta procura speciale per

Notaio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3754/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2014 R.G.N. 9995/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato DIOTALLEVI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato VALENSISE CAROLINA e l’Avvocato BONI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fondazione Enpam ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna della s.r.l. Studio Fisiokinesiterapico Accademia, odierna intimata, al versamento al Fondo di previdenza per gli specialisti esterni, ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, del contributo previdenziale pari al 2% del fatturato della società relativo ai periodi ottobre-dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005 e attinente a prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri in favore del servizio sanitario nazionale. Ha altresì chiesto che nei confronti della società fossero applicate le sanzioni civili calcolate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b). Il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda e ha dichiarato dovuto dalla società ed in favore dell’Ente il contributo previdenziale previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, respingendo invece la domanda di condanna. La sentenza è stata appellata dalla Fondazione, che ha insistito per la condanna al pagamento del contributo, nella misura da accertarsi in giudizio anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio; anche la società ha proposto appello, chiedendo il rigetto della domanda della Fondazione o, in via subordinata, la determinazione del contributo sulla base dei soli compensi erogati ai medici e agli odontoiatri che prestavano servizio all’interno della struttura.

3. Con sentenza del 23 settembre 2014, la Corte d’appello di Roma, riuniti gli appelli e in parziale riforma della sentenza, ha dichiarato dovuto dalla società in favore della Fondazione ENPAM il 2% previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, commisurato “ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture dei rapporti di accreditamento con il SSN”, relativo al periodo indicato in ricorso; ha ritenuto nulla la domanda di condanna proposta dalla Fondazione per la genericità delle sue allegazioni;

infine, ha compensato per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

4. Nella sua motivazione la Corte ha dato atto che tra le parti vi era stato altro giudizio, promosso dalla Studio Fisiokinesiterapico Accademia s.r.l., unitamente ad altre società, e avente lo stesso oggetto – accertamento del metodo di calcolo del contributo sulla base dello stesso disposto normativo (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39) -, conclusosi con sentenza n. 21752/2007, depositata in data 6/2/2008 e non impugnata, che aveva dichiarato il diritto dell’ENPAM al contributo del 2% da calcolarsi sulla base dei compensi liquidati in favore dei professionisti medici e odontoiatri per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale in favore di società di capitali titolari della struttura e del rapporto di accreditamento connesse al Servizio sanitario nazionale. Ha quindi ritenuto formatosi su tale accertamento il giudicato.

5. Contro la sentenza, la Fondazione ENPAM propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste la società con controricorso. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Fondazione denuncia la “errata interpretazione, violazione e la falsa applicazione della sentenza del tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 21752″, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l'”erronea conoscenza dei fatti e presupposti. Illogicità manifesta”. Il motivo è articolato sotto due diversi profili: sotto il primo, la ricorrente assume l’erronea interpretazione e applicazione del giudicato da parte della Corte territoriale la quale non avrebbe considerato che il giudizio promosso dalla società (definito con la sentenza n. 21752) aveva ad oggetto l’accertamento negativo del diritto di essa Fondazione di pretendere il contributo e tale accertamento, in quanto avente un petitum diverso rispetto a quello posto a base della sua domanda (definita dal Tribunale con la sentenza n. 19438/07 e poi riformata dalla Corte d’appello con la sentenza oggetto di ricorso), non poteva valere come giudicato esterno, vincolante per il giudice del merito.

Sotto il secondo aspetto, il motivo si incentra essenzialmente sulla ritenuta violazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, commi 39 e 40, la quale, nel prevedere che le società operanti in regime di accreditamento col servizio sanitario nazionale sono tenute a versare all’ENPAM un contributo pari al 2% del fatturato annuo, ha inteso disporre che il contributo debba essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalla società attraverso l’attività dei medici e degli odontoiatri, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai medici e odontoiatri operanti presso di loro in regime libero-

professionale.

2. Con il secondo motivo, l’Enpam denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2, e la illogicità manifesta della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sottolinea che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 132 e 133 del 2 maggio 1984) l’obbligo contributivo è indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati, poichè è preordinato all’interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. Ne deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’imposizione che colpisce le società deve essere commisurata ai compensi e/o alle retribuzioni spettanti a ciascun lavoratore, perchè una tale tesi non è conforme alla logica solidaristica che connota gli obblighi di contribuzione delineata dagli artt. 38 e 53 Cost..

3. Nel suo controricorso la società sostiene la correttezza della decisione e insiste nell’eccezione di giudicato ribadendo la identità della causa petendi e (parzialmente) del petitum delle due controversie e l’intangibilità della decisione riguardante i criteri di quantificazione del contributo previdenziale.

4. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta l’applicazione del principio del giudicato da parte della Corte territoriale, è infondato.

La Corte d’appello ha dato conto che tra i due giudizi – quello promosso dalla Fondazione ENPAM con ricorso dell’8/9/2006 (deciso dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata) e quello promosso dallo Studio Fisiokinesiterapico Accademia S.r.l., unitamente ad altre società, con ricorso del 21/7/2006, definito con la sentenza n. 21752/07 passata in giudicato – vi è una parziale identità di parti, di petitum (accertamento del metodo di calcolo del contributo) e di causa petendi (applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39) e tale dato deve ritenersi pacifico oltre che incontestato.

6. Deve aggiungersi, al riguardo, che il ricorso rispetta il principio di specificità dei motivi e di autosufficienza, come delineato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dal momento che la parte ha trascritto le parti salienti del suo atto introduttivo del presente giudizio nonchè il ricorso proposto nel diverso procedimento dall’odierna controricorrente, al fine di sottolineare la diversità di petitum, costituito, nel primo, dall’accertamento positivo del suo diritto al contributo previdenziale con la condanna della controparte all’adempimento e, nel secondo, dall’accertamento negativo della sussistenza dell’obbligazione.

7. Ma tale incontestata diversità di petitum non conduce alle conseguenze indicate dalla Fondazione e ciò in forza di una corretta interpretazione dell’art. 2909 c.c. Il giudicato sostanziale – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia. L’autorità del giudicato, dunque, si esplica non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma necessariamente anche agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia. Si è così affermato che “l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, “causa petendi” e “petitum”), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici” (Cass., Sez. Un., 14 giugno 1995, n. 6689; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19046; Cass., 11 maggio 2000, n. 6041; Cass., 6 settembre 1999, n. 9401; Cass., 18 ottobre 1997, n. 10196; Cass. 27 ottobre 1994, n. 8865).

8. Questa Corte ha pure affermato che con la formula che il giudicato copre il dedotto e il deducibile si afferma il principio –

rispondente ad esigenze, non solo di natura teorico sistematica, ma altresì di certezza giuridica, di economia processuale e di ordine pratico – secondo cui la decisione giudiziale si forma con riferimento al bene della vita preteso e non già alle questioni trattate; e che, nell’applicare i principi sulla identificazione delle azioni, deve valutarsi se il risultato giuridico-pratico sostanziale già ottenuto dalla parte, ovvero ad essa negato con decisione non più impugnabile, sia già stato oggetto di tale decisione (e quindi di un accertamento definitivo ad ogni effetto ex art. 2909 c.c.), nel qual caso l’interessato non può reclamare nuovamente lo stesso risultato, sia pure in base a differenti deduzioni giuridiche o di fatto, posto che l’affermazione della volontà della legge in relazione al caso concreto ha già avuto luogo e non può essere effettuata una seconda volta. (Cass., 28 aprile 1995, n. 4751, che richiama Cass. Sez. Un., 19 ottobre 1990 n. 10178).

9. Nel caso in esame, la questione relativa alle modalità di calcolo del contributo previdenziale previsto dall’art. 1, comma 39, L. cit.

è stata già decisa con sentenza passata in giudicato e non è dubbio che essa costituisce un punto fondamentale tanto della prima quanto della seconda lite, il necessario antecedente logico giuridico sul quale entrambe le parti hanno chiesto la decisione con efficacia di giudicato. Non è dunque consentito alla parte, che sul punto è rimasta soccombente e che non ha ritenuto di proporre impugnazione, rimetterla in discussione nel diverso giudizio volto ad ottenere la quantificazione del contributo e la condanna della società al relativo pagamento.

10. La sentenza della Corte d’appello si è attenuta a questo principio con la conseguenza che il motivo di ricorso deve essere rigettato, con assorbimento del secondo motivo.

11. In applicazione del criterio della soccombenza, la Fondazione deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA