Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11514 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12838/2019 proposto da:

S.S., domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2021 dal cons. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., cittadino maliano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure della protezione sussidiaria ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure invocate sul rilievo della presunta assenza in capo al richiedente di effettivi motivi che ne giustificassero l’allontanamento dal paese di origine e della ritenuta decisività di aspetti secondari del narrato; 2) della nullità dell’impugnato provvedimento per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il decidente proceduto all’esame del ricorrente; 3) della nullità dell’impugnato provvedimento, non avendo il decidente ottemperato al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e risultando il provvedimento viziato da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; 4) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione sussidiaria malgrado la minaccia terroristica in atto nel paese di origine avesse già causato numerose vittime; 5) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e 19, anche in relazione al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 28, alla L. 14 luglio 2017, n. 110 e all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU avendo il decidente parimenti denegato l’accesso alla misure della protezione umanitaria, quantunque non possa essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, e sia vietata l’espulsione dello straniero quando possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o vi possa correre gravi rischi; 6) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 CEDU, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo il decidente pronunciato il predetto rigetto in punto di protezione umanitaria senza considerare il percorso integrativo ed il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel nostro paese ed astenendosi dall’operare la comparazione tra la sua condizione attuale e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che il Tribunale ha decretato il rigetto della protezione sussidiaria sulla considerazione che “dal tenore del racconto del ricorrente non appare evincibile alcun rischio concreto di danno grave diretto espressamene alla sua persona ai sensi delle lett. a e b innanzi indicate in ipotesi di rientro in patria non avendo egli specificato l’esistenza di alcun pericolo” e “per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) occorre rilevare che nella regione del Koulinkoro non si rilevano conflittualità tali da concretizzare una violenza indiscriminata e diffusa”, la declinata censura, a mezzo della quale si allega che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non possa essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni dell’esposizione dei fatti su aspetti secondari e isolati, è del tutto astratta rispetto agli enunciati tribunalizi che, come consta dai soprariprodotti passaggi motivazionali, prescindono da qualsiasi valutazione in ordine alla credibilità del richiedente.

La censura non si confronta perciò con le ragioni della decisione ed infrange di conseguenza il precetto della specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il secondo motivo è privo di pregio.

E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973). Si è peraltro ancora precisato, nel confermare il principio de quo, che l’audizione non si rende necessaria “a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584), circostanze queste che nella specie il motivo omette di indicare.

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati insieme, sono inammissibili.

La doglianza circa la mancata spendita, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori officiosi, cui si salda la contestazione declinata con il quarto motivo di ricorso, è del tutto generica, risultando estranea alle ragioni della decisione e venendo in tal modo meno al già ricordato precetto di specificità del motivo di ricorso.

Pur dando atto delle tensioni interne al paese di provenienza, interessato da fenomeni di matrice terroristica di crescente gravità legati all’espansione della presenza jidahista, nonchè della conflittualità pure presente nell’area di provenienza del richiedente, il decidente ne ha comunque escluso la conferenza con riguardo alla sua persona, non avendo “dedotto di essere stato vittima di violenze o di minacce nè di temere per la propria incolumità”, anzi avendo dichiarato “di non aver avuto “alcun problema di vita” nel proprio paese, nè di carattere personale, nè di carattere economico”.

A fronte di siffatto quadro di giudizio la doglianza si rivela del tutto astratta poichè reitera in modo generico e non pertinente argomenti e considerazioni privi di ogni accento critico rispetto alle ragioni della decisione.

La doglianza motivazionale non si palesa di alcuna consistenza, posto che il provvedimento impugnato è debitamente e logicamente motivato e non evidenzia perciò il lamentato contrasto tra affermazioni irriducibili, avendo invero il Tribunale disatteso le istanze richiedenti a mezzo di argomentazioni che escludono motivatamente la ricorrenza nella specie delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, anch’essi esaminabili congiuntamente per unitarietà delle censure, sono inammissibili.

Il Tribunale ha conclusivamente osservato, all’esito di un giudizio che ha evidenziato l’insussistenza di fattori soggettivi di vulnerabilità, nonchè di una situazione di deprivazione dei diritti umani fondamentali, che la decisione del richiedente di lasciare il Mali “non è stata dettata da una situazione di necessità e di pericolo, ma a seguito di “libera scelta””, in questo contesto rilevando inoltre che, pur trovandosi nel territorio nazionale da tempo, non risulta che il richiedente abbia conseguito una sufficiente integrazione sociale nel paese di origine non documentando neppure una regolare posizione lavorativa.

E’ di tutta evidenza che la doglianza non coglie gli snodi fondamentali del ragionamento decisorio sul punto poichè non si confronta con le ragioni della decisione e viene perciò nuovamente meno al precetto di specificità del ricorso.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA