Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11514 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 25/05/2011), n.11514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18536/2005 proposto da:

COM TERNI IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA P.T. ON. R.

P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

Alessandro;

– ricorrente

contro

PES PUBBLICITA’ ESTERNA SPEC SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DOTT. A.S., 1 elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 187, presso lo studio dell’avvocato LICATA

ANTONELLA GIORDANO MASSIMO, rappresentata e difeso dall’avvocato

MANTINI Margherita;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2005 del GIUDICE DI PACE di TERNI,

depositata il 17/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso; il rigetto dell’opposizione e spese compensate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 7.7.2005, il Comune di Terni ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con cui il Giudice di pace della stessa Città, aveva accolto l’opposizione proposta da PES srl, avverso l’ordinanza ingiunzione dello stesso comune con cui era stata inflitta la sanzione di L. 1.800.000, per installazione abusiva di impianti pubblicitari, in difetto di apposita autorizzazione e in difformità dal piano generale degli impianti pubblicitari.

Aveva osservato il giudicante, nella sentenza datata 12.7/17.8.2004, che la PES aveva inoltrato al Comune domanda per l’installazione di un impianto pubblicitario; nel termine di trenta giorni (L. n 481 del 1986, art. 14, comma 4) l’Ente territoriale non aveva emesso alcun provvedimento; circa sei mesi dopo, veniva respinta la domanda in quanto non esistevano allo stato, spazi pubblicitari della dimensione richiesta.

Rilevava il giudicante che nel provvedimento adottato mancava del tutto la necessaria motivazione; inoltre, non era stato osservato il termine per la conclusione del procedimento (di trenta giorni ex lege n. 241 del 1990) e pertanto l’opposizione doveva essere accolta.

Per la cassazione di tale sentenza, come si era accennato, ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, il Comune di Terni; resiste con controricorso la PES srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, della L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3 e dei principi giurisprudenziali in materia di motivazione per relationem dell’ordinanza ingiunzione, nonchè vizio di motivazione al riguardo.

La doglianza è fondata.

Per un verso infatti la giurisprudenza di questa Corte ha affermato l’ammissibilità della motivazione per relationem, mediante il richiamo di atti del procedimento amministrativo e, in particolare del verbale di accertamento, già noto all’opponente (cfr. Cass. 30.12.1998, n. 9433, con molte altre) e, per altro verso, con l’affermazione secondo cui l’oggetto del giudizio di opposizione non è l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le proposizioni difensive in quanto proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con completa pienezza di poteri (SS. UU., 28.1.2010, n 1786), cosa questa comportante la risultante piena conoscibilità del rapporto da parte del giudice, a prescindere dalle motivazioni addotte nell’ordinanza ingiunzione, ha escluso la rilevanza della eventuale insufficienza motivazionale dell’ordinanza ingiunzione.

Il motivo deve essere pertanto accolto.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 2, della L. n. 689 del 1981, artt. 14, 18 e 28, nonchè dei principi in tema di termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e vizio di motivazione.

Si assume al riguardo che il richiamo al termine generale previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, non si applica alla procedura sanzionatoria prevista dalla L. n. 689 del 1981.

La censura è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ormai consolidatamente affermato il principio secondo cui alla fattispecie è applicabile il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per la violazione.

Tale principio, ragionevolmente fondato sulla prevalenza di un sistema in cui i tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine obiettivamente breve (trenta giorni, poi novanta, ex D.L. n. 35 del 2005, conv. nella L. n. 80 del 2005) a cui si presta convinta adesione, comporta l’inapplicabilità in subiecta materia del termine ritenuto violato nella sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Terni, che provvedere anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Terni.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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