Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11514 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18991-2019 proposto da:

O.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2609/2018de1 TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Lecce ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria ovvero umanitaria, proposte dal cittadino nigeriano O.S., asseritamente fuggito dall’Edo State per il timore di venire ucciso dallo zio qualora, come i genitori e la sorella, si fosse rifiutato di convertirsi all’Islam;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, per non avere il tribunale acquisito le cd. COI “più recenti e maggiormente attinenti”, quali quelle “depositate dalla parte resistente”;

4.1. il motivo è infondato poichè il tribunale ha acquisito fonti qualificate e aggiornate (rapporto Amnesty international 2017-2018 e sito viaggiare sicuri del MAE al 13/08/2018), senza che il ricorrente si sia peritato di indicare quali sarebbero le COI più aggiornate, asseritamente depositate, che consentirebbero di addivenire ad una decisione diversa, limitandosi a trascrivere a pag. 4 un breve brano sugli abusi di Boko Haram, privo di qualsivoglia contestualizzazione;

5. il secondo mezzo deduce la nullità della decisione per violazione dell’art. 16, Direttiva 32/2013/UE, che prevede il diritto del richiedente ad avere un colloquio personale nel quale sia possibile anche dare spiegazioni circa eventuali incongruenze o contraddizioni;

5.1. la censura non merita accoglimento, in quanto dal decreto impugnato risulta che la competente Commissione territoriale aveva già esplicitato le ragioni di inattendibilità del racconto, ma “la difesa non ha introdotto ulteriori temi di indagine, nè ha allegato fitti nuovi”, sicchè il tribunale ha ritenuto superflua la nuova audizione del ricorrente, riscontrando le contraddittorietà e lacune del suo racconto, attinenti “a circostanze importanti e non certamente a dettagli insignificanti o suscettibili di ricordi imprecisi”;

5.2. in ogni caso, questa Corte ha più volte affermato che il giudice non ha l’obbligo di fissare una ulteriore audizione del ricorrente ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (Cass. 4788/2020, 3862/2020, 5973/2019, 3935/2019, 3029/2019, 2817/2019, 17717/2018; cfr. Corte giust. 26/07/12017, Moussa Sacko, proprio con riguardo alla dir. 2013/32/UE), specie a fronte di istanze di audizione generiche o esplorative (Cass. 1782/2020);

6. il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, (“ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”) per non avere il tribunale tenuto conto “di tutti gli elementi della dichiarata vulnerabilità del ricorrente che si evince dalle condizioni di miseria che viveva nel paese di origine (la mancanza di opportunità)”;

6.1. la censura è inammissibile per la sua estrema genericità, a fronte di una specifica motivazione del tribunale sulle circostanze dedotte;

7. l’assenza di difese dell’intimato rende superflua la statuizione sulle spese, mentre sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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