Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11514 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21473/2005 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), P.F.

(C.F. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato IRACI SARERI Giacomo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LEONFORTE;

– intimato –

sul ricorso 26021/2005 proposto da:

COMUNE DI LEONFORTE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUTTAFUOCO GIUSEPPE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorrente incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L., P.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta

procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 529/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DOMENICO CALVETTA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GIUSEPPE VACCARO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per

l’accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso incidentale, con

assorbimento di ogni altro motivo anche del ricorso principale che,

in subordine, merita rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’adita Corte di appello di Caltanissetta, ritenuto con sentenza n. 121 del 1999 (rectius n. 122 del 25.11-15.12.1998, analoga alla prima) che con l’atto di citazione notificato il 14.03.1987 al Comune di Leonforte, i germani M. e P.L., eredi di P.F., avessero proposto un’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di espropriazione inerente al loro terreno esteso mq 3.880 (iscritto in catasto al F. (OMISSIS), pp.lle (OMISSIS)), che il convenuto Comune aveva assoggettato a procedimento d’espropriazione ed occupato il (OMISSIS), per la costruzione di alloggi nell’ambito del PEEP, respingeva la domanda introduttiva per difetto della condizione dell’azione costituita dall’adozione del decreto ablativo e compensava le spese di lite.

Con sentenza n. 16149 del 19.10-22.12.2000, questa Corte di legittimità cassava con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza (n. 122 del 1998), pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta ed impugnata dai P..

Con sentenza n. 529 del 4.03-26.05.2005, resa dalla Corte di appello di Catania nel giudizio di rinvio, riassunto dai medesimi P. e nel corso del quale si costituiva in prosecuzione, P. F., quale figlio ed erede di P.M., l’indennità di espropriazione veniva rideterminata in Euro 74.411,21 con conseguente ordine al Comune di Leonforte di relativo deposito presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto eventualmente già depositato allo stesso titolo e con interessi legali computati secondo i criteri e le decorrenze precisati in motivazione. La Corte distrettuale, inoltre, condannava il medesimo Comune al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, distratte in favore del procuratore antistatario dei P. e liquidate in complessivi Euro 5.454,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, Euro 1.493,00 per diritti ed Euro 461,00 per esborsi, compensando per intero le spese delle precedenti fasi.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che infondata era l’eccezione del Comune di tardività della domanda introduttiva di rideterminazione dell’indennità di esproprio, dal momento che lo stesso Comune aveva dedotto che la determinazione amministrativa da parte della Commissione espropri (della Provincia di Enna) era stata notificata ai P. il 4.03.1987, ragione per cui la notificazione dell’atto di citazione era tempestivamente avvenuta il 14.03.1987, nel rispetto del termine di 15 giorni decorrente dal 4.03.1997 che, invece, era fondata l’ulteriore eccezione proposta dal Comune, d’inammissibilità della domanda dei P. di determinazione dell’indennità di occupazione temporanea legittima, poichè questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 16149 del 2000, aveva espressamente rilevato che tale domanda non era stata da loro proposta con l’atto introduttivo del 14.03.1987 ed aveva conseguentemente respinto il terzo motivo del ricorso dei medesimi P. avverso la pronuncia dalla Corte di appello di Caltanissetta;

– che con decreto n. 19 del 3.05.1986 il Comune di Leonforte aveva pronunciato l’espropriazione definitiva del terreno in questione, da aversi per esteso mq 3.880 e di natura edificatoria, in quanto ricadente in zona residenziale in avanzata fase di urbanizzazione, ricompresa nel P.E.E.P. (Piano Edilizia Economica e popolare) che, quindi, per la commisurazione dell’indennizzo espropriativo occorreva applicare i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e così determinarlo in Euro 74.411,21, senza applicare la decurtazione del 40% e recependo le condivise indicazioni del CTU, che con riferimento alla data del provvedimento di esproprio aveva stimato il valore venale della superficie espropriata in complessive L. 287.896.000 (L. 74.200 al mq), corrispondenti ad Euro 148.685,87;

– che le spese del giudizio di rinvio dovevano gravare sul Comune soccombente, mentre giusti motivi giustificavano la compensazione delle spese relative alle precedenti fasi.

Avverso questa sentenza L. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione notificato al Comune di Leonforte il 5.09.2005 ed affidato a quattro motivi. Il Comune di Leonforte ha resistito con controricorso notificato il 19.10.2005 ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito i P. con controricorso notificato il 3.11.2005. Sia il Comune di Leonforte che i P. hanno depositato memoria. Quest’ultimi in tale atto hanno dichiarato di rinunciare ai motivi nn. 2, 3 e 4 del loro ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente:

– disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza;

– dichiarati irricevibili i documenti che i P. hanno allegato al loro ricorso, estranei al novero di quelli il cui deposito in questa sede è ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

A sostegno del ricorso principale i P. deducono:

1. “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla pronunziata condanna al pagamento della somma di Euro 74.411,21 anzichè di quella indicata tra le righe 6 e 7 pag. 8 della sentenza n. 529/05. Mancata ed erronea motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti conclusivamente si dolgono dell’errore/svista, in cui, a loro parere, sono incorsi i giudici del rinvio e che non era stato possibile emendare con il procedimento di correzione, inerente alla determinazione dell’indennizzo espropriativo nella somma di Euro 74.411,21 in luogo dell’importo di Euro 148.685,87, corrispondente al valore venale della superficie espropriata.

2. “Falsa ed erronea applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e art. 20, comma 4. Erronea interpretazione della domanda proposta dai germani P.M. e L. con l’atto di citazione 14.03.1987. Mancanza ed assoluta erronea motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono che sia stata disattesa la loro domanda di pagamento dell’indennità di occupazione provvisoria, su cui sempre a loro parere, questa Corte pur non avendone ragione, si era sfavorevolmente pronunciata e che i giudici di rinvio avrebbero dovuto nella loro saggezza esaminare, visto che l’indennità in questione spetta di diritto;

3. “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione alla disposta totale compensazione delle spese del giudizio svoltosi avanti la Corte nissena e di quello svoltosi avanti codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione. Mancanza assoluta e, comunque, carente motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono che i giudici del rinvio abbiano ingiustamente ed immotivatamente disposto la compensazione totale delle spese sia del precedente giudizio dinanzi alla Corte d’appello e sia del giudizio di cassazione, che avevano dovuto proporre a fronte del contegno tenuto dalla controparte, che aveva mancato di rendere nota l’esistenza del decreto d’esproprio del loro terreno, adottato il 3.05.1986.

4. “Falsa ed erronea applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 in relazione all’art. 4 ed art. 5, prima parte, vigente tariffa forense approvata con D.M. Giustizia 8 aprile 2005 in vigore dal 02.06.05. Mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono che le spese del giudizio di rinvio siano state liquidate in loro favore in misura incongrua ed immotivatamente ridotta rispetto agli importi esposti nella nota spese nonchè violando i minimi tariffari secondo i quali sarebbero spettati per onorari Euro 10.420,00.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato e va respinto.

In sede di rinvio l’indennità di espropriazione specificamente riferita al terreno edificabile dei P. esteso mq. 3.880, è stata ineccepibilmente determinata nella somma di Euro 74.411,21, con applicazione del criterio dimidiato di relativa quantificazione previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, all’epoca vigente, e, dunque, senza errori o sviste.

Vanno, invece, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del medesimo ricorso principale, avendo il difensore dei ricorrenti espressamente dichiarato nella memoria illustrativa di rinunciare ad essi, siccome già sfavorevolmente decisi da questa Corte con la sentenza n. 2516 del 2010, inerente ad altro analogo processo (iniziato anch’esso il 14.03.1987 in relazione la diverso terreno esteso mq 5471 e definito con le sentenze n. 121 del 1999, resa dalla Corte di appello di Caltanissetta, n. 982 del 2001 di questa Corte, n. 528 del 2005 in sede di rinvio e n. 2516 del 2010 di nuovo in questa sede di legittimità).

Con il ricorso incidentale il Comune di Leonforte deduce:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20 e in ogni caso della L. 8 agosto 1992, n. 350, art. 5 bis”.

Si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto proposta dai P. un’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, deducendo che tale stima definitiva era invece, intervenuta, solo successivamente, con l’ordinanza n. 85 del 18.11.1989, debitamente notificata ai P.. Sostiene, quindi, che i giudici di rinvio non avrebbero dovuto respingere la sua eccezione d’inammissibilità della domanda di rideterminazione dell’indennizzo espropriativo, posto che la procedura di cui alla L. n. 865 del 1971, era stata portata a compimento dopo la scadenza del termine di validità fissato nella Delib. 8 marzo 1979, n. 32, ed avrebbero dovuto applicare all’indennizzo la decurtazione del 40%.

Il motivo è inammissibile dal momento che sulla qualificazione della domanda è già intervenuto il giudicato interno, come rilevato dalla sentenza di questa Corte n. 16149 del 2000 (pag. 2), che ha demandato al giudice del rinvio solo di accertare se era stato depositato il decreto di espropriazione, quale condizione dell’azione proposta, e che il Comune solo genericamente si duole dell’inattuata decurtazione dell’indennizzo espropriativo, senza specificamente contrastare le specifiche ragioni del mancato abbattimento, peraltro non più consentito a seguito della pronuncia d’incostituzionalità n. 348 del 2007.

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione rispettivamente al mancato richiamo del consulente tecnico nominato omesso esame di un documento decisivo omessa motivazione”.

Il Comune si duole che i giudici del rinvio abbiano recepito acriticamente le valutazioni e conclusioni esposte nella relazione di consulenza, tecnica d’ufficio, senza richiamare l’esperto per fornire risposta ai suoi rilievi critici contro l’esito dell’indagine.

Il motivo, in cui non solo non si indica dove e quando alla Corte catanese sarebbero stati posti gli specifici argomenti critici in asserto non considerati nella sentenza, ma inoltre non si riporta il contenuto testuale di tali rilievi, è inammissibile.

3. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un documento e di un punto decisivo della controversia”.

Si censura l’impugnata sentenza per omesso esame di documenti decisivi, costituiti dall’ordinanza n. 85 del 1989, successiva al richiamato e considerato provvedimento di esproprio n. 19 del 1986, con la quale gli indennizzi da esproprio e da occupazione legittima erano stati determinati in altri importi.

Il motivo è inammissibile perchè l’asserita decisività del documento è apoditticamente affermata ma non illustrata nè altrimenti evincibile.

4. “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c.”.

Il Comune sostiene che le spese avrebbero dovuto essere addossate ai P. e, comunque, non al Comune data la reciproca soccombenza.

Il motivo è inammissibile, giacchè con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, violazione che nella specie non risulta avvenuta.

Conclusivamente sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere disattesi e le spese del giudizio di legittimità compensate per intero, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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