Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11514 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6655-2014 proposto da:

D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILELATO

che:

1. la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 19.3.2013, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, rigettava la domanda proposta dall’attuale ricorrente, volta al riconoscimento dell’assegno di invalidità, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare nominato in sede di gravame;

2. avverso tale sentenza ricorre l’assistista, affidando il ricorso a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria, con i quali, per diversi profili, si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del gravame, ritualmente e tempestivamente sollevata con la memoria di costituzione;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. come già ritenuto in altri precedenti di questa Corte (si veda, in particolare, Cass. sez. sesta-1, n. l 7866/2015), si ha nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusivamente nelle ipotesi di radicale mancanza della motivazione, formale (nel caso in cui la motivazione manca anche dal punto di vista materiale) e sostanziale – altrimenti detta motivazione apparente -, nel caso in cui non manca materialmente un testo della motivazione, ma tale testo non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione, (cfr. Cass. Cass. S.U. n. 26825 del 2009 e, fra le più recenti, Cass. n. 5960 del 2015);

6. qualora, poi, ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva, ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda a o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto (v., fra le tante, Cass. 24 giugno 2003, n. 10001; in senso conforme V. anche Cass. 23 settembre 2004, n. 19131);

7. nel ricorso all’esame, a fronte di una eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla mancata specificazione delle censure formulate nell’atto di appello, la Corte territoriale ha implicitamente rigettato l’eccezione, procedendo all’esame delle stesse, ritenute, evidentemente, ammissibili;

8. quanto al profilo del mezzo d’impugnazione devoluto come omesso esame di un fatto decisivo, si osserva che, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione);

9. peraltro, ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita di una pretesa o di una deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie non è neppure configurabile il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda o ad un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto” (cfr., da ultimo, Cass. sez. sesta – L 25437/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

10. il ricorso va dichiarato inammissibile;

11. non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;

12. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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