Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11513 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8773/2019 proposto da:

J.A.J.M.L. domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Almiento;

– ricorrente-

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2021 dal cons. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.M.L., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure della protezione sussidiaria ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure invocate sul rilievo della presunta non veridicità della vicenda narrata dal richiedente e della ritenuta decisività di aspetti secondari del narrato; 2) della nullità dell’impugnato provvedimento per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il decidente proceduto all’esame del ricorrente; 3) della nullità dell’impugnato provvedimento non avendo il decidente ottemperato al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e risultando il provvedimento viziato da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; 4) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione sussidiaria malgrado l’instabilità politica del paese di provenienza fosse causa di una minaccia grave per la vita e l’incolumità dei civili; 5) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e 19, in relazione al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 28 alla L. 14 luglio 2017, n. 110 e all’art. 10 Cost. e 3CEDU avendo il decidente parimenti denegato l’accesso alla misura della protezione umanitaria, quantunque non possa essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, e sia vietata l’espulsione dello straniero quando possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o vi possa correre gravi rischi; 6) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 CEDU, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo il decidente pronunciato il predetto rigetto in punto di protezione umanitaria senza considerare il percorso integrativo ed il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel nostro paese ed astenendosi dall’operare la comparazione tra la sua condizione attuale e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica, inidoneo allo scopo.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bisl c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Premesso che il Tribunale ha decretato il rigetto della protezione sussidiaria sulla considerazione che “il richiedente non rientra in alcuno dei casi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto ferma restando l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, non asserisce di essere a rischio neanche di violenza o ritorsioni di natura personale, avendo meramente timore di rientrare nel paese di origine e di trovarsi senza prospettive in una situazione di indigenza”, la censura in disamina, a mezzo della quale si allega che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non possa essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni dell’esposizione dei fatti su aspetti secondari e isolati, è del tutto astratta rispetto agli enunciati tribunalizi che, come consta dai soprariprodotti passaggi motivazionali, prescindono da qualsiasi valutazione in ordine alla credibilità del richiedente.

La censura non si confronta perciò con le ragioni della decisione ed infrange di conseguenza il precetto della specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.

E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973). Si è peraltro ancora precisato, nel confermare il principio de quo, che l’audizione non si rende necessaria “a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584), circostanze queste che nella specie il motivo omette di indicare.

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati insieme, sono inammissibili.

Va rilevato che il decidente ha disconosciuto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla considerazione tratta dalle fonti informative internazionali debitamente identificate, che “in Gambia attualmente non vi è una situazione di violenza generalizzata”.

A fronte di siffatto quadro di giudizio la doglianza in diritto, cui si salda la contestazione declinata con il quarto motivo di ricorso, è del tutto generica e concreta solo l’invito ad un riesame della vicenda processuale in fatto.

La doglianza motivazionale non si palesa di alcuna consistenza, posto che il provvedimento impugnato è debitamente e logicamente motivato e non evidenzia perciò il lamentato contrasto tra affermazioni irriducibili, avendo invero il Tribunale disatteso le istanze richiedenti a mezzo di argomentazioni che escludono motivatamente la ricorrenza nella specie delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, anch’essi esaminabili congiuntamente per unitarietà delle censure, sono inammissibili.

Il Tribunale ha rilevato, quanto alla protezione umanitaria, che nel caso concreto i fatti narrati “non consentono di ritenere che il richiedente versi in una situazione di vulnerabilità giustificante il ricorso alla misura invocata”; nè “allega elementi da cui desumere uno stabile inserimento sociale e lavorativo in Italia”.

L’articolato quadro di giudizio offre dunque una rappresentazione ampia ed esaustiva degli esiti istruttori maturati nel corso del giudizio, rispetto alla quale i rilievi declinati nel motivo non hanno pregnanza cassatoria e si esauriscono nella manifestazione di un mero dissenso motivazionale finalizzato alla revisione del sindacato meritale, tanto più che, a fronte della vista motivazione, il ricorrente si astiene dall’indicare quali fattori di vulnerabilità, in grado di contrastare vittoriosamente l’assunto tribunalizio, siano riconducibili alla sua persona, in tal modo venendo meno dell’onere di allegazione dei fatti fondativi della propria pretesa e privando perciò di oggettiva pregnanza cassatoria la censura in esame.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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