Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11513 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 25/05/2011), n.11513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico n. 96, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Taverniti,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GILENO Giuseppe e Nicola

Ricciardi, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Papiniano n. 42, presso lo studio dell’Avvocato Gloria Martini,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANGIACOMO Giuseppe, per

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 426 del

2004, depositata il 22 giugno 2004.

Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Giuseppe Gileno;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16 luglio 1993, O.V. conveniva, dinnanzi al Tribunale di Vasto, B.V. e M.F.A. e, deducendo di avere acquistato dal primo un’attività commerciale, esercitata nei locali di proprietà del secondo, e che detti locali si erano rivelati inidonei per lo svolgimento della sua attività, ha chiesto la risoluzione per inadempimento dei contratti di cessione di azienda e di locazione, nonchè il risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda e in via riconvenzionale chiedevano il pagamento, rispettivamente, del residuo prezzo e dei canoni arretrati.

L’adito Tribunale, con sentenza depositata il 27 marzo 2000, respingeva la domanda dell’attore e accoglieva la riconvenzionale.

O.V. proponeva appello nei confronti del solo B. e il gravame, nella resistenza dell’appellato, è stato accolto dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza depositata il 22 giugno 2004.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’appello non aveva investito le domande dell’ O. di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno nè la domanda riconvenzionale di M. F., sicchè le relative statuizioni erano divenute definitive e non era necessaria la presenza di quest’ultimo in giudizio.

Quanto all’unico oggetto dell’appello, consistente nella condanna dell’ O. al pagamento di L. 7.500.000 in favore del B., quale residuo compenso per la cessione d’azienda, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il gravame. L’avvenuto pagamento del prezzo emergeva, ad avviso della Corte territoriale, dal rilievo che le parti avevano sottoscritto tre contratti di cessione di azienda sostanzialmente identici, in data 12, 16 e 19 novembre 1992.

In tutti i contratti il prezzo pattuito era determinato in L. 12.000.000 e l’unica variazione consisteva nella indicazione della ubicazione dell’esercizio commerciale. E’ vero, ha rilevato la Corte, che il 12 novembre, unitamente al contratto, le parti sottoscrissero una controdichiarazione, dalla quale risultava che il prezzo era stato corrisposto solo per lire 5.000.000 in contanti, mentre il residuo di L. 7.500.000 avrebbe dovuto essere pagato dall’ O. in quindici rate mensili di L. 500.000. E tuttavia, ha osservato la Corte, non si comprende, nè il cedente l’ha spiegata, la ragione per cui il 16 e il 19 novembre le parti sottoscrissero due nuovi contratti, ripetitivi di quello del 12 novembre, ma sostanzialmente difformi dalla controdichiarazione del 12 novembre; circostanza questa che non poteva essere plausibilmente spiegata con la necessità di correggere l’indicazione della ubicazione dell’esercizio e nell’utilizzo dell’atto per la registrazione, in quanto a tal fine sarebbe stata sufficiente una postilla sull’originario contratto. Il fatto che le parti avessero sottoscritto due altri contratti, senza ripetere le annotazioni relative al mancato pagamento del residuo prezzo dovuto, induceva a ritenere che tra il 12 e il 19 novembre l’ O. avesse corrisposto l’intero prezzo, di cui l’ultimo contratto costituiva definitiva quietanza.

La Corte ha quindi rilevato che una tale ricostruzione trovava conferma nella deposizione di un teste che aveva riferito di avere consegnato al B., per conto dell’ O., una busta con denaro contante, ricevendone in cambio un documento redatto su un foglio uso bollo.

In conclusione, la Corte d’appello ha accolto il gravame, ha respinto la domanda riconvenzionale del B., che ha condannato a restituire all’appellante le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado; ha posto a carico del B. la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando compensata la restante metà, ritenendo per tale ragione assorbito l’appello incidentale del B..

Per la cassazione di questa sentenza B.V. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 cod. civ., nonchè dell’art. 1230, e di ogni altra norma e principio in materia di interpretazione e novazione del contratto; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente rileva che la Corte d’appello ha ritenuto essere intervenuta tra le parti una novazione dell’originaria pattuizione, costituita dalla controdichiarazione non disconosciuta dall’ O., senza tuttavia avere accertato la sussistenza dei presupposti che caratterizzano la novazione, e cioè dell’aliquid novi, e dell’animus novandi, che deve essere in concreto provato e deve risultare dalla inequivoca manifestazione di volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria e di sostituirla con una nuova. L’intento novativo, quindi, non può essere desunto puramente e semplicemente da un comportamento negativo o dal silenzio. Nel caso di specie, le scritture presentavano identità di testo, con una sola variazione marginale, il che impediva di intendere i comportamenti successivi delle parti come espressivi di una nuova e diversa volontà contrattuale, sostitutiva e novativa di quella precedente. La Corte d’appello, poi, non ha svolto alcuna indagine sulla esistenza dell’intento novativo, essendosi limitata a rilevare che non era stata offerta una plausibile spiegazione delle successive scritture, in tal modo violando il principio della presunzione non novativa che opera quando vi è un dubbio su quale sia stata la volontà delle parti.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme e dei principi già indicati nel primo motivo, nonchè carenza assoluta e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente osserva che se le parti avessero voluto effettivamente modificare la volontà precedentemente espressa, avrebbero in qualche modo dato conto di ciò, menzionando l’esistenza della coeva scrittura del 12 novembre e dando atto della loro volontà di considerarla non più attuale, perchè superata dal nuovo accordo. Ma di ciò nelle scritture contrattuali, di identico contenuto, non vi è traccia, e comunque non vi è stata restituzione della controdichiarazione rilasciata dall’ O.; circostanza, questa, che avrebbe da sola dovuto indurre la Corte d’appello ad escludere qualsiasi intento novativo. Ma tale aspetto non ha formato oggetto di esame da parte della Corte territoriale.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione nella valutazione della prova testimoniale e nella mancata valutazione di altri elementi di prova rilevanti per la decisione.

La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, ha desunto l’esistenza della novazione dalle dichiarazioni del teste G., con ciò violando il principio per cui vi è novazione solo quando le parti lo abbiano espressamente convenuto. Peraltro, le dichiarazioni del teste, per la loro assoluta genericità, non deponevano affatto nel senso loro attribuito dal giudice di appello e comunque non erano idonee ad infrangere l’efficacia confessoria propria della controdichiarazione del 12 novembre.

La Corte d’appello non avrebbe poi valutato la deposizione di un altro teste che aveva riferito circostanze diverse e concernenti le doglianze per il mancato pagamento rateale come convenuto.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dolendosi sia della mancata pronuncia sull’appello incidentale, sia della mancata compensazione integrale delle spese di lite.

I primi tre motivi di ricorso, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

Dalla sentenza impugnata emerge che l’appellante principale aveva dedotto, a sostegno della propria impugnazione, che l’originario contratto intercorso tra le parti, con le successive scritture dei giorni successivi al 12 novembre 1992, era stato novato e sostituito dalle diverse pattuizioni, dalle quali emergeva l’avvenuto pagamento del prezzo.

Onde affermare l’avvenuta novazione del contratto, per essere intervenuto, nelle more tra la prima scrittura e le altre due, l’integrale pagamento del prezzo, la Corte d’appello avrebbe dunque dovuto spingere il proprio esame a verificare la sussistenza effettiva della dedotta novazione.

E’ noto che, come esattamente ricordato dal ricorrente, “l’animus novandi, che dev’essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l’obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e dev’essere in concreto provato” (Cass. n. 12039 del 2000). Invero, “poichè la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. L’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute nell’art. 1230 cod. civ., commi 1 e 2, e art. 1231 cod. civ., e se risulta congruamente motivato” (Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008).

L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità (Cass. n. 15980 del 2010).

Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la Corte d’appello abbia svolto la detta indagine, essendosi essa limitata a rilevare la identità del contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti nei contratti sottoscritti il 12, il 16 e il 19 novembre 1992, e desumendone quindi, che l’unica ragione per la quale le parti stesse si erano indotte a tale comportamento – in assenza di ulteriori giustificazioni da parte dell’appellato – era quella di superare la controdichiarazione del 12 novembre 1992, redatta contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto, e recante l’impegno dell’ O. di corrispondere il residuo prezzo di lire 7.500.000 in rate mensili da L. 500.000. La Corte d’appello non si è, invece, interrogata sul significato da attribuire alla circostanza che il documento contenente la controdichiarazione non era stato restituito al soggetto che la aveva sottoscritta, nè sul fatto che il testo dei contratti del 16 e del 19 novembre, dai quali risultava l’avvenuto pagamento del prezzo, conteneva ancora l’espressione dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione degli stessi. Se nel lasso di tempo intercorso tra il 12 novembre e il 16 o il 19 novembre fosse intervenuto il pagamento, le parti non avrebbero potuto formulare la clausola relativa al pagamento del prezzo come se questo fosse stato eseguito interamente al momento della sottoscrizione dei contratti, essendo incontroverso che parte del prezzo era stata già pagata prima di tali nuove sottoscrizioni.

Peraltro, la Corte d’appello ha ritenuto che le parti non avrebbero avuto alcuna ragione di redigere e di sottoscrivere ulteriori contratti se il loro intento fosse stato solo quello di rettificare l’ubicazione del locale ove avrebbe dovuto svolgersi l’attività commerciale dell’ O., nel senso che ben avrebbero potuto apporre una postilla all’originario contratto del 12 novembre. Tale argomento ermeneutico, invero, appare estremamente opinabile, atteso che, come rilevato dal ricorrente, la reiterazione dell’avvenuto pagamento del prezzo non avrebbe richiesto neanche l’apposizione di una dichiarazione in calce al primo testo contrattuale, essendo a tal fine sufficiente la restituzione all’ O. della controdichiarazione, unico documento che aveva una efficacia obbligatoria per quest’ultimo, e che se il pagamento del prezzo fosse stato realmente effettuato non avrebbe più avuto ragione di essere trattenuta dal B..

Nè la decisione impugnata appare immune dalle denunciate censure nella parte in cui ha ritenuto di poter desumere l’avvenuto pagamento del prezzo dalla deposizione del teste G., atteso che la stessa appare caratterizzata dalla genericità rilevata dal ricorrente. Il teste, invero, non ha potuto riferire nè quale fosse l’importo contenuto nella busta, nè le ragioni per le quali l’ O. lo aveva incaricato di consegnare la busta contenente l’imprecisata somma di denaro all’ O., nè infine quale fosse il contenuto del documento che il teste ha riferito essergli stato consegnato dal B.. A fronte di tali generiche risultanze, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le dichiarazioni del teste C. che, come riferito dal ricorrente ripetendo il testo delle dichiarazioni del teste, ha affermato circostanze del tutto contrastanti con la ricostruzione dell’avvenuto pagamento del saldo del prezzo dovuto dall’ O..

In conclusione, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento del quarto, relativo alla regolamentazione delle spese di lite.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA