Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11513 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18895-2019 proposto da:

S.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PIZZINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2441/2018 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Trento ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposte dal cittadino ghanese S.K., il quale dichiarava di essere fuggito dal nord del Ghana (Nkoranza) per timore della vendetta del proprietario di un’auto di cui aveva inavvertitamente provocato l’incendio nell’officina presso cui lavorava, ed anche per sfuggire alla richiesta di risarcimento del danno, cui non avrebbe potuto far fronte;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”, per avere il tribunale immotivatamente aderito al giudizio della Commissione territoriale circa la inverosimiglianza del racconto del ricorrente;

4.1. il motivo è infondato, poichè in realtà il Tribunale, dopo aver rinnovato l’audizione del ricorrente, ha autonomamente motivato la valutazione di non credibilità del racconto, fondata sull’esistenza non solo delle contraddizioni rilevate dalla Commissione territoriale, ma anche di ulteriori ragioni di inverosimiglianza e non plausibilità delle circostanze narrate, sulla base di osservazioni che, comunque, integrano valutazioni di merito (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018);

5. con il secondo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, sempre “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”) per avere il tribunale valutato solo il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, non anche la sua condizione di analfabetismo nè la situazione socio-politica del Paese di provenienza, nè, infine, l’apprezzabile lasso di tempo trascorso in Libia;

5.1. la censura è inammissibile perchè del tutto generica, a fronte delle considerazioni svolte dal tribunale in punto di protezione umanitaria che integrano valutazioni di merito (Cass. Sez. 34476/2019; Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016);

5.2. peraltro le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019);

5.3. il motivo è poi del tutto fuori centro con riguardo alla permanenza in Libia, avendo questa Corte più volte segnalato che il transito in un paese diverso da quello di origine rileva solo se il ricorrente alleghi, sulla base di specifiche circostanze, di aver subito eventi traumatici tali da ingenerare una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex multis, Cass. 4455/2018, 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018, 13096/2019), mentre nel caso di specie nessuna allegazione in tal senso è rinvenibile nel ricorso;

6. alla inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese processuali, in assenza di difese della parte intimata;

7. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rogetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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