Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11513 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11026-2016 proposto da:

GLM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato LAURA GATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1135/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dai Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La G.L.M. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso)e del Ministero delle Finanze (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Regionale della Liguria n. 1135/05/2015, depositata in data 3/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a seguito di indagini bancarie, per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente (riconoscendo maggiori costi).

In particolare, i giudici d’appello hanno accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente l’atto impositivo, ed hanno respinto il gravame incidentale della contribuente, precisando l’irrilevanza della circostanza che “alcuni dei conti correnti oggetto di indagine fossero intestati ai soci e non direttamente alla società contribuente”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la C.T.R. della Liguria; introdotto con ricorso proposto dal contribuente nei soli confronti dell’Ufficio locale della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3, (cfr. Corte Cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo e/o fatto rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ad alcuni dei motivi di appello incidentale sollevati (in particolare, in ordine alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed alla violazione del divieto di doppia imposizione).

3. Il motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, occorrendo che, nei ricorso per cassazione, ove sia denunciato un error in procedendo, siano “riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure sono state formulate” (Cass. 11738/2016; Cass. 19410/2015), sia perchè non viene, in ogni caso, neppure nel corpo dei motivo (Cass. 25386/2015), dedotta una nullità della decisione impugnata, per omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ma soltanto un’omessa motivazione “su punto e/o fatto rilevante” (cfr. Cass. 329/2016: “L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che giudice dei merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”; Cass. 7871/2012).

3. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si lamenta èa violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e degli artt. 27 del TUIR e D.P.R. 600 del 1973, art. 67, sono infondati, in quanto le questioni suddette non risultano trattate dalla C.T.R., nella decisione impugnata, cosicchè non ricorre il vizio di violazione di legge denunciato.

4. Il quarto motivo, con i quale si lamenta in relazione alla negatoria, presente nella decisione impugnata, di un riconoscimento forfetario dei costi occulti, corrispondenti a ricavi occulti accertati, la violazione, ex art. 360 c.p.c., “n. 1″ c.p.c. di Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. (OMISSIS)”, è, del pari, infondato, avendo una Circolare dell’Amministrazione finanziaria carattere meramente interno e non vincolante per i terzi (Cass. 27832/2012).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, nel rapporto ricorrente/Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, rapporto ricorrente/Ministero, non avendo l’intimato svolte attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna a ricorrente a rimborso delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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