Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11511 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8769/2019 proposto da:

D.M., domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2021 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure della protezione sussidiaria ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure invocate sul rilievo della presunta non veridicità della vicenda narrata dal richiedente e della ritenuta decisività di aspetti secondari del narrato; 2) della nullità dell’impugnato provvedimento per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non avendo il decidente proceduto all’esame del ricorrente; 3) della nullità dell’impugnato provvedimento, non avendo il decidente ottemperato al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e risultando il provvedimento viziato da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; 4) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 avendo il decidente denegato l’accesso alla misura della protezione sussidiaria malgrado l’instabilità politica del paese di provenienza fosse causa di una minaccia grave per la vita e l’incolumità dei civili; 5) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 28, alla L. 14 luglio 2017, n. 110 e all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU avendo il decidente parimenti denegato l’accesso alla misure della protezione umanitaria, quantunque non possa essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e sia vietata l’espulsione dello straniero quando possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o vi possa correre gravi rischi; 6) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 CEDU, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo il decidente pronunciato il predetto rigetto in punto di protezione umanitaria senza considerare il percorso integrativo ed il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel nostro paese ed astenendosi dall’operare la comparazione tra la sua condizione attuale e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica, inidoneo allo scopo.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va invero qui rammentato che secondo quanto da tempo chiarito da questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito”, insuscettibile di rivalutazione in questa sede ove riguardo ad esso non siano allegati, come appunto non avvenuto qui, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o un’anomalia motivazione che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, dovendosi quindi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Essendo il predetto giudizio assistito da congrua ed adeguata motivazione, che si sottrae perciò al sindacato che questa Corte è abilitata a condurre alla stregua della lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), il motivo incorre nella rilevata ragione di inammissibilità.

3. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.

E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973). Si è peraltro ancora precisato, nel confermare il principio de quo, che l’audizione non si rende necessaria “a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584), circostanze queste che nella specie il motivo omette di indicare.

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati insieme, sono inammissibili.

Ha invero osservato il decidente “che non si ritiene, sulla base delle fonti consultate, che nel paese di provenienza del ricorrente sussista un livello di conflittualità e violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza dell’area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

A fronte di siffatto quadro di giudizio la doglianza in diritto, cui si salda la contestazione declinata con il quarto motivo di ricorso, è del tutto generica, e concreta solo l’invito ad un riesame della vicenda processuale in fatto.

La doglianza motivazionale non si palesa di alcuna consistenza, posto che il provvedimento impugnato è debitamente e logicamente motivato e non evidenzia perciò il lamentato contrasto tra affermazioni irriducibili, avendo invero il Tribunale disatteso le istanze richiedenti a mezzo di argomentazioni che escludono motivatamente la ricorrenza nella specie delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, anch’essi esaminabili congiuntamente per unitarietà delle censure, sono inammissibili.

Il Tribunale, all’esito di un giudizio, che ha evidenziato l’insussistenza di fattori soggettivi di vulnerabilità, nonchè”l’insussistenza in capo al richiedente nel paese di provenienza di una condizione di deprivazione dei diritti umani fondamentali, oltre alla mancanza di mezzi di sostentamento nel nostro paese, ha escluso che “che il rimpatrio possa determinare la privazione di un nucleo di diritti umani costitutivi dello statuto della dignità personale”.

La trascritta motivazione soddisfa il parametro della valutazione comparativa intesa a verificare se, in difetto di una condizione di vulnerabilità altrimenti ravvisabile, il rimpatrio possa determinare in capo all’asilante la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, di guisa che le istanze declinate in entrambi i motivi, in disparte da ulteriori ragioni di inammissibilità argomentabili in relazione allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, incarnano la mera perorazione ad una rivalutazione del sottostante quadro fattuale della vicenda a cui non è compito di questa Corte dare seguito.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove, dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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