Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11511 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9642-2016 proposto da:

R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MASSIMO CARLIN;

– ricorrente –

contro

M.G., S.G., rappresentati e difesi dagli

Avvocati ROMANO Burrosso e ANDREA GRAZIANI, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

31/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Trieste, con ordinanza in data 31 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto da R.M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 571 del 2015, resa nella controversia con S.G. e M.G.;

che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello la R. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 aprile 2016;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;

che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 31 dicembre 2015, il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto l’8 aprile 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 31 dicembre 2015;

che contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c.è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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