Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11511 del 03/06/2016

Civile Sent. Sez. L Num. 11511 Anno 2016
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 29331-20t4 proposto da:
A.A.

rappresentato e difeso
dal] ‘avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2016
1045

contro
GS S.P.A. P.I. 123790153, in persona del legale
rappresentante pro lempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 03/06/2016

dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARCO GUASCO,
RUGGERO PONZONE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 878/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relaione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CELEMTANO CARMELO, che ha concluso per
l’inammissibilità.

di TORINO, depositata il 03/10/2014 r.g.n. 620/2014;

FATTO
Con sentenza depositata il 3.10.2014, la Corte d’appello di Torino
confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato
l’impugnazione proposta da A.A. avverso il licenziamento
intimatogli da GS s.p.a. per essersi avvalso di taluni collaboratori

gestiti dalla datrice di lavoro per effettuare un trasloco per proprio
conto, inducendoli altresì ad attestare falsamente la propria presenza in
servizio.
Contro questa pronuncia ricorre A.A. con un unico motivo.
Resiste l’azienda datrice di lavoro con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, sotto la rubrica “anomalia
della motivazione”, denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio per avere la Corte di merito ritenuto provati gli addebiti
contestatigli senza tener debitamente conto: a) delle risultanze dei fogli
presenze dei collaboratori dell’impresa appaltatrice dei servizi di
sicurezza, dai quali si evinceva che essi erano presenti in servizio nel
giorno in cui avrebbero effettuato il trasloco;

b) della denuncia per

calunnia da lui stesso presentata per rendere edotta la pubblica autorità
della macchinazione ordita ai suoi danni dal titolare della predetta
impresa, che aveva motivi di rancore nei suoi confronti per avere egli in
passato denunciato ai suoi superiori l’impiego di lavoratori in nero; c) del
file audio recante la conversazione con uno dei suoi accusatori, nel corso
della quale questi gli avrebbe riferito di aver firmato la denuncia a suo
carico sotto minaccia del suo datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a seguito della modifica
apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, dl. n. 83/2012 (conv. con
I. n. 134/2012), l’unico vizio dell’accertamento di fatto denunciabile per
cassazione è quello relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia, fermo restando che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di

3

dell’impresa preposta al servizio di sorveglianza dei grandi magazzini

omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.
S.U. n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie, viceversa, è agevole rilevare che la sentenza ha dato

viene invece imputato da parte ricorrente (si veda, per ciò che concerne
le risultanze dei fogli presenza, il ragionamento condotto alle pagg. 6-8
e, per ciò che riguarda la denuncia per calunnia e il file audio recante la
conversazione con uno dei suoi accusatori, l’analisi sviluppata alle pagg.
11-13), per modo che il ricorrente appare piuttosto lamentare non già
l’omesso esame di un fatto (in specie secondario) decisivo, quanto
piuttosto l’esito (non condiviso) di quell’esame. E non è superfluo
aggiungere che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi nemmeno
riguardando la censura sotto l’aspetto specifico della presunta anomalia
motivazionale, avendo parimenti questa Corte precisato che l’unica
anomalia della motivazione denunciabile per cassazione concerne ormai
l’esistenza della motivazione in sé, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel
contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U.
n. 8053 del 2014, cit.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto
conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi C
4.600,00, di cui C 4.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese
generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

4

compiutamente conto delle circostanze di fatto il cui omesso esame le

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA