Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11510 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18568-2019 proposto da:

S.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ol

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1642/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Lecce ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari o in subordine del diritto di asilo, proposte dal cittadino senegalese S.E., il quale dichiarava di essere fuggito dal Senegal per sottrarsi alle minacce di morte dei suoi fratelli, che lo ritenevano responsabile dell’arresto dei genitori, per avere egli denunziato la vera causa di morte della sorella (non già malattia ma la subita mutilazione dei genitali);

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine a tutte le domande formulate, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), avuto riguardo al difetto di credibilità del racconto del ricorrente;

4.1. la censura è inammissibile per plurime ragioni, in quanto: i) veicola indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016); ii) non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018); iii) non coglie l’effettiva ratio decidendi del tribunale (che non motiva sulla non credibilità del ricorrente bensì su altri aspetti, affermando che “i fatti narrati (minacce di morte dei fratelli per denuncia di mutilazione genitale della sorella da parte dei genitori perciò arrestati) anche ove veritieri, non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato”); iv) il tessuto motivazionale del decreto non integra alcuna delle ipotesi cui si è ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione, ossia “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 8053/2014);

5. con il secondo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per avere il tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria qualificando come “vendetta privata” le minacce di morte subite dal ricorrente, nonostante il danno grave possa provenire anche da soggetti non statali, quando lo Stato e le altre istituzione pubbliche “non possono o non vogliono fornire protezione”;

5.1. la censura è inammissibile per genericità, poichè il ricorrente non allega nemmeno in questa sede di essersi rivolto alle pubbliche autorità senegalesi per chiedere protezione dalle minacce di morte ricevute dai fratelli, legittimando il rilievo del tribunale nel senso che egli “non allegava nemmeno elementi da cui desumere un rischio di subire un grave danno nel senso di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e b), non avendo il medesimo commesso alcun reato, nè ricevuto accuse o denunce in tal senso, ma, al contrario, di avere un mero timore di trovarsi in caso di rimpatrio a dover affrontare minacce e aggressioni dei fratelli”;

6. in assenza di difese della parte intimata non è necessaria alcuna statuizione sulle spese, mentre sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA