Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11510 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4959-2016 proposto da:

D.M.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato BERNARDINO

PASANISI;

– ricorrente –

contro

B.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 395/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 30/10/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.M.C. ha agito in giudizio nei confronti di B.I. al fine di ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare a rogito del notaio De.St. di Taranto del 23 gennaio 2003, per effetto di diverso accordo negoziale tra le parti avente data certa (timbro postale), con conseguente accertamento del suo diritto di proprietà sull’immobile sito in (OMISSIS), e, in subordine, l’accertamento del mancato esercizio del diritto di opzione e/o del mancato definitivo avveramento della condizione unilaterale di gradimento del bene e, in via ulteriormente subordinata, l’accertamento del grave inadempimento del B., con risoluzione del contratto di vendita;

che il convenuto ha resistito in giudizio;

che l’adito Tribunale di Taranto, con sentenza in data 21 giugno 2012, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione il primo giudice è giunto sul rilievo che il quadro probatorio delineatosi mediante la produzione dell’atto pubblico di compravendita e del contratto preliminare e con le dichiarazioni dell’attore consente di ritenere che la vicenda traslativa si sia perfezionata conformemente alla volontà delle parti, sicchè ogni istanza riguardante l’accertamento della simulazione e dei conseguenti assetti negoziali tra le parti si appalesa infondata;

che il Tribunale ha altresì dichiarato non fondata la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’acquirente, posto che, nell’atto pubblico, la parte venditrice ha rilasciato quietanza (con la valenza probatoria prevista dagli artt. 1199 – 2700 cod. civ.) e il D.M., a fronte del vincolo negoziale definitivo, non ha specificato i profili di inadempimento incidenti sul sinallagma negoziale;

che con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2012 il D.M. ha interposto appello, resistito dal B.;

che con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2015, la Corte di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che l’appellante non ha contrastato in modo adeguato e con sufficiente grado di specificità, come previsto dall’art. 342 c.p.c. (nel nuovo testo risultante dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83), il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del primo giudice;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, il D.M. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 febbraio 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il motivo – con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – è fondato;

che il testo novellato art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all’appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass., Sez. 6-3, 22 febbraio 2017, n. 4541; Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4695);

che nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il D.M. ha correttamente formulato il motivo di appello: in particolare censurando che il Tribunale avesse posto a fondamento della decisione la confessione che l’attore avrebbe reso nel corso dell’interrogatorio formale svoltosi all’udienza del 24 novembre 2010 (e ciò sia perchè il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dalla prova, sia perchè le dichiarazioni del D.M. non erano confessorie di fatti a sè sfavorevoli) e contestando che il giudice di primo grado non avesse preso in esame la scrittura privata del (OMISSIS), ritenendola superata dal contratto definitivo, quando in realtà già nella citata scrittura si precisava che nel successivo definitivo il prezzo sarebbe risultato simulatamente pagato, mentre il corrispettivo sarebbe stato effettivamente pagato solo all’esito della causa di rilascio del bene, che sarebbe stata intentata dopo l’atto notarile di trasferimento;

che ben può dirsi che l’appello rispettava i requisiti richiesti, come è reso evidente dal fatto che il gravame è stato poi esaminato ad abundantiam nel merito dalla Corte territoriale, nonostante la proclamata sua inammissibilità;

che è appena il caso di ricordare che era preclusa al giudice del merito la disamina del merito del gravame, una volta rilevatane l’inammissibilità (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840);

che il ricorso è accolto, essendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’appello;

che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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