Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1151 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20478-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA AGENTE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine;

– ricorrente –

E contro

ALPINA ITALIA Srl in liquidazione;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 17973/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

revocazione della sentenza;

udito per la resistente l’Avvocato PELUSO ALONSO che si rimette alla

decisione della Corte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 19 ottobre 2012, n. 17973 e per la contestuale decisione dell’originario ricorso presentato da Equitalia Polis s.p.a. (cui è ora succeduta Equitalia Nord) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 48/3/08 del 4 novembre 2008, depositata il 10 novembre 2008.

2. Con tale ultima sentenza, la CTR del Veneto aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente Alpina Italia s.r.l. avverso la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, aveva annullato la cartella esattoriale originariamente impugnata dalla contribuente, relativa all’omesso pagamento dell’IVA per gli anni 1995 e 1996.

3. Alla base della decisione della CTR vi era il rilievo che la cartella impugnata era stata notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, senza tuttavia l’osservanza delle disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., con particolare riferimento alla redazione della relata di notificazione apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto notificata, necessaria per verificare le qualità del soggetto notificante.

4. Il ricorso, originariamente assegnato alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, è stato rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, ed è affidato a tre motivi complessivi, incluso quello concernente la revocazione.

5. L’Agenzia delle entrate si è costituita solo in vista della pubblica udienza, mentre la Alpina Italia non si è costituita benchè il ricorso per revocazione le sia stato regolarmente notificato in data 17 settembre 2013.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 17973 del 2012 della Corte di cassazione, relativo alla non corretta valutazione della rituale notifica dell’originario ricorso per cassazione anche alla Alpina Italia s.r.l..

4. L’ultimo motivo, da esaminare in via logicamente prioritaria, è fondato.

5. La sentenza n. 17973 del 2012 di questa Corte ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della Equitalia Polis s.p.a. per sua omessa notifica nei confronti della Alpina Italia s.r.l. (“il ricorso proposto nei confronti di Alpina Italia srl non risulta a quest’ultima in alcun modo notificato” – pag. 3 della sentenza).

6. In realtà, dai documenti in atti si rileva che il ricorso era stato notificato alla Alpina Italia s.r.l. a mezzo del servizio postale in data 16 dicembre 2009 ed era stato ricevuto il 18 dicembre 2009, come da avviso di ricevimento anch’esso tempestivamente depositato presso la cancelleria della Corte.

7. E’ allora evidente che la dichiarazione di inammissibilità è frutto di un errore percettivo riguardante la supposta inesistenza di due documenti della causa (la relata di notifica e l’avviso di ricevimento) e che la sentenza su di esso fondata, viziata ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere revocata.

8. Passando al merito dell’originario ricorso, il primo motivo è fondato.

9. E’ costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’insegnamento per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 17/10/2016, n. 20918, Cass. 06/03/2015, n. 4567, Cass. 19/03/2014, n. 6395, tra le più recenti).

10. Alla luce di tale indirizzo, che il Collegio condivide, deve dirsi errata la sentenza della CTR nella parte in cui ha ravvisato un vizio della notifica della cartella nell’omessa esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 c.p.c. e ha conseguentemente annullato la cartella impugnata.

11. Il secondo motivo resta assorbito.

12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Va infatti osservato che, dei tre motivi di appello formulati dalla Alpina Italia, due erano stati già disattesi dalla CTR e il terzo restante, accolto dalla CTR, è quello censurato con il motivo del ricorso per cassazione che il Collegio ha giudicato fondato. Poichè la Alpina Italia non ha proposto ricorso nè principale nè incidentale avverso la sentenza della CTR, la notifica della originaria cartella deve dirsi legittima.

13. Le spese dell’intero giudizio devono essere poste a carico della Alpina s.r.l., in base al principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, revoca la sentenza della Corte di cassazione 19 ottobre 2012, n. 17973, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente Alpina Italia s.r.l. in liquidazione, che condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.290,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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