Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1151 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7073/2016 R.G. proposto da:

F.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Tetti,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gomenizza, n.

3;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Ludovico Patriarca, con

domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma,

via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17802 del Tribunale di Roma depositata l’8

settembre 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

F.N. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma Equitalia Sud S.p.a e Roma Capitale, opponendo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., una cartella di pagamento dell’importo di Euro 226,22 per sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.. In particolare, l’opponente deduceva l’omessa notifica del verbale di accertamento, la decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e l’illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, comma 6. Si costituiva l’agente della riscossione, mentre l’ente impositore restava contumace.

Il Giudice di pace di Roma, previa riqualificazione della domanda formulata dall’opponente, dichiarava inammissibili perchè tardivi l’opposizione “recuperatoria” L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 nonchè i motivi di opposizione agli atti esecutivi; rigettava quelli riconducibili all’opposizione ex art. 615 c.p.c.; condannava l’opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Equitalia Sud s.p.a.

La F. impugnava la decisione ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, rigettava il gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della F., per due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

La F. ha successivamente depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di importo non superiore a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono automaticamente annullati. La norma si applica ai debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In proposito, questa Corte ha ritenuto che l’annullamento del debito disposto dallo ius supervenies opera immediatamente, ipso iure, stante l’espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more – e indipendentemente – dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione. Trattasi, infatti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell’effetto sostanziale dell’estinzione del debito (Sez. 5, Ordinanza n. 15471 del 2019).

La causa speciale di estinzione del credito erariale si applica al caso di specie, poichè il debito risultante dalla cartella di pagamento ammonta ad Euro 226,21 e la stessa è relativa a violazioni rilevate nel 2007 e, quindi, inclusa nel ruolo esattoriale del 2008.

L’annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere.

Le ragioni della decisione, che prescindono dall’accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.

Non potendosi ravvisare la soccombenza della ricorrente, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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