Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11509 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

sul ricorso 17188-2007 proposto da:

C.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATERA CORRADO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SODANI TIZIANA, BONGARZONE

ANTONIO ROSARIO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1252/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2006 R.G.N. 9687/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1295 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra C.F. e la s.p.a. Poste Italiane, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-1997, dal 29-10-1997 al 31-1-1998, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 29- 10-1997, e condannava la società al ripristino della funzionalità del rapporto e a corrispondere al ricorrente a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dalla messa in mora, oltre accessori.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Il C. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata l’8-5-2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, confermata nel resto, limitava al 31-1-2001 la condanna dell’appellante al risarcimento del danno in favore dell’appellato, compensava per un quarto le spese e condannava la società al pagamento del residuo in favore dell’appellato.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

Il C. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale “ha erroneamente statuito che la società non ha offerto alcuna dimostrazione …che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale abbia reso necessario, in attesa della definizione del riassetto occupazionale in corso di attuazione, il ricorso alla specifica assunzione dell’appellato”, laddove invece l’accertamento del nesso di causalità andava condotto “unicamente nell’ambito della previsione collettiva”.

Con il secondo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello “non ha svolto alcun tipo di verifica” in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso principale risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionai izzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglio esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società, che pur ha illustrato i singoli motivi di ricorso, tutti riguardanti asserite violazioni di norme di diritto, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale (tardivo) del C..

Infine, in ragione della prevalente soccombenza, la società va condannata al pagamento delle spese in favore del C..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna la s.p.a. Poste Italiane a pagare al C. le spese, liquidate in Euro 27,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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