Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11509 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17252/2008 proposto da:

E.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GRANDINETTI Giancarlo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MICOFISPA SRL, S.C.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il

26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora E.C. si oppose al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Micofispa s.r.l., che respingeva la sua domanda di ammissione al passivo. All’udienza camerale del 28 novembre 2007, fissata con decreto 19 ottobre 2007 a norma della l.

Fall., art. 99, comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84, l’opponente, documentando l’avvenuta tempestiva notifica del ricorso e del decreto al curatore del fallimento, chiese ed ottenne nuovo termine per la notifica dei medesimi atti al fallito. Alla successiva udienza all’uopo fissata, del 27 febbraio 2008, comparvero sia il curatore fallimentare e sia il signor S.C., già legale rappresentante della fallita società, e il tribunale riservò la decisione. Con decreto 6 marzo 2008, il tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione, a causa dell’omessa notificazione, neppure tentata, nel termine originariamente assegnato per la notificazione al fallito del ricorso e del primo decreto di fissazione dell’udienza camerale, sulla premessa della natura perentoria del termine medesimo.

Per la cassazione del decreto, comunicato dalla cancelleria il 26 maggio 2008, ricorre la signora E.C. con atto notificato in data 24 giugno 2008 al fallimento e al signor S.C., affidato a cinque mezzi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 3, nel testo stabilito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, comma 4. Si propone il quesito di diritto se fosse questa disciplina, e non quella precedente, stabilita dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84, a dover trovare applicazione nella fattispecie, trattandosi di procedimento fallimentare pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007, il giorno 1 gennaio 2008.

Il motivo è infondato. La disciplina transitoria del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è contenuta nell’art. 22 dello stesso decreto. Il primo comma dispone che la data di entrata in vigore del decreto è il giorno 1 gennaio 2008. A norma del secondo comma dello stesso articolo, le disposizioni del decreto, e tra esse quella contenuta nell’art. 6, che ha novellato la L. Fall., art. 99, comma 3, si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente procedimento, di opposizione allo stato passivo, non è assimilabile ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, e dalla ricostruzione dello svolgimento del processo risulta inequivocabilmente che la procedura concorsuale in questione era già aperta alla data del 31 dicembre 2007, data di entrata in vigore del decreto n. 169/2007. E’ pertanto da escludere che la disposizione invocata, contenuta nel D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 6, possa trovare applicazione nel presente giudizio.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 154 c.p.c., e della L. Fall., artt. 98 e 99, e connessi vizi di motivazione della sentenza. Si propone il quesito di diritto se il termine per la notifica dell’opposizione al fallito, previsto nella L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal Decreto n. 5 del 2006, potesse essere considerato perentorio, analogamente a quanto la giurisprudenza riteneva per il corrispondente termine contemplato nella L. Fall., art. 98 nel vecchio testo, in mancanza di una specifica previsione normativa. Si denunciano altresì dei vizi del decreto impugnato nella motivazione che ha portato il tribunale a rispondere affermativamente a tale quesito.

Per quest’ultima parte il motivo è certamente inammissibile, non essendo accompagnato dalla puntuale indicazione del fatto controverso, come richiesto dall’art. 366 cpv. c.p.c..

Nella parte in cui denuncia la violazione delle norme di diritto indicate, il motivo è invece fondato. Il principio affermato da questa corte nella sentenza 11 giugno 2002 n. 8323, richiamata nell’impugnata sentenza, che il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice delegato, di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, ha natura perentoria, sicchè la sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’opposizione, esprime un orientamento non più attuale della giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite della corte, espresso sulla base di un’attenta riconsiderazione dei diversi aspetti della fase introduttiva del procedimento di opposizione al passivo del fallimento, e che il collegio condivide, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 98, comma 2, già nel testo originario, per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, sicchè la sua inosservanza non determina l’inammissibilità dell’opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l’attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale (Cass. Sez. un. 4 dicembre 2009 n. 25494).

Non v’ è ragione perchè una diversa qualificazione debba essere attribuita al medesimo termine, nella disciplina risultante dalla modificazione della L. Fall., art. 99 disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84, laddove prevede (nel testo anteriore al decreto n. 169 del 2007) che il tribunale fissa l’udienza in Camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Anche in tal caso, pertanto, e con specifico riferimento all’omessa notifica al fallito, è da ritenere che l’inosservanza del termine non renda inammissibile l’opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di avere provveduto all’adempimento prescritto nel termine che a tal fine gli era stato assegnato.

Al quesito di diritto deve pertanto rispondersi che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito, secondo quanto previsto nella L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal Decreto n. 5 del 2006, non è perentorio, e l’inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l’opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. La causa deve essere rimessa al tribunale di Cosenza, in altra composizione, perchè, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, provveda, sulla base dell’enunciato principio di diritto, all’esame nel merito della domanda dell’odierna parte ricorrente, d’insinuazione al passivo della Micofispa s.r.l..

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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