Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11509 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4298-2016 proposto da:

TC VIDEO 2000 TELEROMADUE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO GIZZI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RADIO KISS KISS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO SALERNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ANTONIO LUCI ANELLI;

RADIO CITTA’ FUTURA SCPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 77, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA BARNESCHI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6422/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso notificato in data 8 gennaio 2004, Radio Kiss Kiss s.r.l., assumendo di essere titolare di una concessione per la radiodiffusione in ambito locale a mezzo di impianto regolarmente censito L. n. 223 del 1990, ex art. 32 (ubicato in località (OMISSIS)) e di operare da anni, in modo pacifico e incontrastato, sulla frequenza (OMISSIS) Mhz, adiva il Tribunale di Tivoli sostenendo che TC Video Teleromadue s.r.l., irradiante trasmissioni a sigla Radio Azzurra Network attraverso un impianto sito in località (OMISSIS), si era resa responsabile di un’attività di spoglio – o, quanto meno, di turbativa, del possesso – avendo iniziato a trasmettere dal giugno 2003, sulla frequenza (OMISSIS) Mhz, segnali radiofonici che, per natura ed intensità, interferivano con quelli della ricorrente;

che costituitasi in giudizio, TC Video 2000 Teleromadue s.r.l. eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’avvenuta invasione, da parte della ricorrente, del bacino di utenza di essa resistente attraverso indebite interferenze verificatesi soprattutto nell’area di (OMISSIS);

che nel corso del procedimento interveniva anche Roma Città Futura s.r.l., operante sulla frequenza (OMISSIS) Mhz, lamentando di avere subito, da parte della convenuta, turbative identiche a quelle lamentate da Radio Kiss Kiss;

che emesso provvedimento interdittale in sede di reclamo possessorio, il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 791 del 2010, decideva la causa, ordinando la riduzione della potenza di irradiazione promanante dall’impianto di radiodiffusione della resistente, da operarsi nella misura e secondo le modalità indicate dal c.t.u., ovvero, ove ciò non fosse stato possibile, l’interruzione dell’attività stessa;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 18 novembre 2015, ha rigettato il gravame proposto da TC Video 2000 Teleromadue;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello TC Video 2000 Teleromadue ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 febbraio 2016, sulla base di un motivo;

che entrambe le intimate hanno resistito con separato controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente e la controricorrente Roma Città Futura hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che va affermata la validità della instaurazione del procedimento camerale dinanzi all’apposita sezione, giacchè la proposta notificata in data 14 marzo 2017 contiene l’indicazione della ipotesi prefigurata (manifesta infondatezza del ricorso), in conformità di quanto richiesto dal novellato (ad opera della L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168) art. 380-bis c.p.c.;

che questa Corte (Cass., Sez. 6-3, 22 febbraio 2017, n. 4541) ha già statuito che, in materia di procedimento di legittimità, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto;

che con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1990 e della L. n. 66 del 2001, nonchè omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

che il motivo è infondato;

che non sussiste la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, perchè il rilascio della concessione a diffondere programmi radiofonici non abilita il concessionario a ledere diritti dei terzi, sicchè – come esattamente ha osservato la Corte d’appello – è pienamente legittima la statuizione, nei rapporti tra privati, recante l’ordine di disattivazione dell’impianto della ricorrente, peraltro adottata solo in via subordinata (cioè ove non fosse tecnicamente o giuridicamente possibile una riduzione della potenza di irradiazione da esso promanante);

che nella specie la Corte territoriale ha accertato, all’esito del motivato apprezzamento delle risultanze di causa, che, nel momento in cui TC Video 2000 Teleromadue iniziò nuovamente a diffondere il proprio segnale sui (OMISSIS) Mhz, Radio Kiss Kiss e Roma Città Futura già esercitavano il possesso sulle rispettive adiacenti frequenze attraverso l’irradiazione del proprio segnale; e su questa base ha dichiarato che sussisteva il loro diritto di far cessare i disturbi arrecati dalla riaccensione del segnale, che anche all’esito della disposta c.t.u. è risultato essere non rispettoso della soglia di “distanza” dei (OMISSIS) Mhz;

che quanto al resto, la deduzione del vizio di motivazione – non in linea con la portata del novellato, ed applicabile ratione temporis, art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) – si risolve in una inammissibile sollecitazione ad un riesame in punto di fatto della controversia;

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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